di Vitalba Azzollini*
Il Domani, 13 maggio 2026
L’Albania non intende rinnovare il Protocollo con l’Italia dopo il 2028, ha reso noto il ministro degli Esteri albanese. Ma fino a quella data Giorgia Meloni può essere certa che i centri Gjadër e Shëngjin saranno operativi? Dal 12 giugno 2026 diventerà applicabile il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, e più volte Meloni ha affermato che il Patto sbloccherà il funzionamento dei centri. Ma i dubbi al riguardo sono molti.
L’Albania non intende rinnovare il protocollo con l’Italia dopo il 2028, ha reso noto il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, in vista della possibile entrata del Paese nell’Unione europea. Cpr in Albania, appalti senza gara: oltre 60 milioni a ditte sconosciute Fino a quella data Giorgia Meloni può essere certa che i centri di Gjadër e Shëngjin saranno operativi? Dal 12 giugno 2026 diventerà applicabile il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo - l’insieme di regolamenti e direttive con cui l’Ue ha riformato le regole comuni, tra l’altro, su ingresso, esame delle domande di asilo e rimpatri - e in più occasioni la presidente del Consiglio ha affermato che il Patto sbloccherà il funzionamento dei centri in Albania. Ma è davvero così? Il governo alchimista sui Cpr. Un’illegittimità annunciata La procedura di frontiera Il nuovo regolamento sulle procedure di asilo disciplina la procedura di frontiera per l’esame delle domande di protezione internazionale. Si tratta di una forma di valutazione rapida, svolta prima dell’ingresso pieno nel territorio dell’Unione. Questa procedura esiste già nel diritto europeo, ma il Patto ne cambia la portata. Essa potrà essere applicata solo in situazioni di frontiera o simili, come uno sbarco, un attraversamento irregolare o una domanda presentata a un valico. Sarà obbligatorio usarla, tra l’altro, e salvo particolari eccezioni, per i richiedenti asilo provenienti da Paesi per i quali il tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale nell’Unione europea è pari o inferiore al 20 per cento. Nel sistema attuale la procedura di frontiera dura fino a quattro settimane. Il nuovo regolamento la porta, invece, a un massimo di dodici settimane (che può arrivare a sedici). Se la domanda di asilo viene respinta, può seguire una procedura di rimpatrio di frontiera, gestita nella medesima area territoriale “di frontiera”. I Cpr in Albania? Comunque vada sarà danno erariale Secondo il nuovo regolamento, i centri in Albania potranno essere considerati zone di frontiera dove svolgere le relative procedure? Il testo dispone che esse possano applicarsi “alla frontiera esterna o in prossimità della stessa”, oppure “in una zona di transito, o in altri luoghi designati”, purché “sul proprio territorio”. Dunque, il luogo in cui si attivano le procedure deve comunque essere dentro il territorio dello Stato membro. I centri in Albania, pur essendo sotto giurisdizione italiana, restano sul suolo di uno Stato terzo; per cui si dubita che, in base al nuovo Patto, vi si possa svolgere la procedura di frontiera per l’esame delle domande di asilo e la successiva procedura di rimpatrio.
I Paesi terzi sicuri - Le nuove regole europee consentono allo Stato membro di dichiarare inammissibile una domanda di asilo quando abbia concluso un accordo o un’intesa con un Paese terzo sicuro in grado di esaminare la domanda e di fornire protezione effettiva. I centri in Albania possono essere utilizzati secondo questo schema, in base al relativo Protocollo? Al momento, la risposta sembra negativa. Le nuove regole prevedono, infatti, che la domanda di asilo sia valutata secondo il diritto del Paese terzo. Il Protocollo Italia-Albania, invece, dispone che la richiesta sia esaminata non in base al diritto albanese, ma secondo quello italiano ed europeo, da autorità italiane e sotto il controllo di giudici italiani.
I “costi” del sovranismo li pagano i cittadini I centri in Albania come CPR Infine, resta una questione aperta anche l’uso dei centri in Albania come Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Si attende, infatti, la decisione della Corte di giustizia dell’Ue, che dovrà chiarire se il trattenimento in un Cpr situato in uno Stato terzo consenta di rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell’Unione. Secondo l’avvocato generale presso la Corte, Nicholas Emiliou, il diritto Ue non impedisce, in linea di principio, a uno Stato membro di istituire un centro per i rimpatri fuori dal proprio territorio, ma solo a condizione che siano effettivamente assicurate le tutele previste per le persone trattenute: informazione comprensibile, assistenza legale e linguistica, accesso al giudice, riesame tempestivo del trattenimento, assistenza sanitaria e contatti con l’esterno. Proprio su questo punto, però, audizioni parlamentari, pareri di organizzazioni internazionali e analisi giuridiche hanno segnalato criticità sull’effettività delle garanzie nei centri albanesi. Il Patto europeo, dunque, non è un lasciapassare per i centri in Albania, anche se il governo l’ha presentato come tale. Anche dopo il 12 giugno, quindi, non è affatto certo che quei centri funzioneranno sul piano del diritto. E non si potrà dire che non fosse già tutto ampiamente previsto. Immigrazione, la tutela dei diritti umani non si può piegare alla propaganda politica.
*Giurista










