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Il Dubbio, 23 aprile 2026

Per Nicholas Emiliou l’accordo può essere compatibile con il diritto europeo, ma solo se ai migranti sono garantite tutte le tutele previste. Il Protocollo Italia-Albania può reggere al vaglio del diritto europeo, ma soltanto a una condizione precisa: che i diritti dei migranti coinvolti siano garantiti in modo pieno ed effettivo. È questa la linea indicata dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nicholas Emiliou, intervenuto sul meccanismo che consente all’Italia di istituire e gestire in Albania centri destinati al trattenimento e al rimpatrio. Il parere affronta uno dei nodi più delicati dell’intesa firmata il 6 novembre 2023 tra Roma e Tirana, chiarendo che la compatibilità con il diritto dell’Unione non può essere valutata in astratto, ma dipende dalla capacità concreta dello Stato italiano di assicurare tutte le garanzie previste dal sistema europeo comune di asilo.

Il caso nato dal trasferimento di due migranti in Albania - La questione esaminata dalla Corte Ue nasce dal caso di due migranti già trattenuti in Italia in forza di ordini di espulsione e successivamente trasferiti in un centro in Albania. Una volta arrivati nella struttura, i due hanno presentato domanda di protezione internazionale. A quel punto, nei loro confronti sono stati emessi due nuovi decreti di trattenimento, trasmessi alla Corte d’appello di Roma per la convalida. I giudici romani hanno però negato la convalida, ritenendo che la normativa italiana di riferimento fosse incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

Da qui il successivo ricorso proposto dalle autorità italiane davanti alla Corte suprema di cassazione, che ha deciso di investire la Corte di giustizia dell’Ue di due questioni pregiudiziali. Il punto centrale era capire se il diritto europeo in materia di rimpatrio e di asilo consenta il trattenimento in Albania di richiedenti protezione internazionale e se tale trattenimento possa avvenire in uno Stato terzo anziché nel territorio dello Stato membro competente per l’esame della domanda.

Il parere di Emiliou: compatibilità possibile, ma non automatica - Secondo l’avvocato generale Nicholas Emiliou, la Corte dovrebbe considerare, in linea di principio, il Protocollo e la normativa italiana compatibili con il diritto dell’Unione europea, ma entro un perimetro molto rigoroso. Il punto decisivo è che i diritti individuali e le garanzie riconosciute ai migranti dal sistema europeo comune di asilo devono essere pienamente tutelati. La compatibilità, dunque, non equivale a un via libera incondizionato. Al contrario, il parere mette in chiaro che lo Stato membro che decide di organizzare un centro di trattenimento fuori dal proprio territorio continua a restare integralmente vincolato agli obblighi imposti dall’ordinamento europeo.

I centri fuori dal territorio nazionale e gli obblighi dello Stato - Nelle sue conclusioni, Emiliou osserva anzitutto che il diritto Ue non vieta in assoluto a uno Stato membro di istituire un centro di trattenimento per i rimpatri al di fuori del proprio territorio. Tuttavia, questa possibilità non libera lo Stato dalle responsabilità previste dalla normativa europea. L’Italia, anche operando in Albania, resterebbe quindi obbligata a rispettare tutte le tutele previste per i migranti. Ciò significa garantire il diritto all’assistenza legale, l’assistenza linguistica e la possibilità di mantenere contatti con i familiari e con le autorità competenti. Il principio affermato è netto: il trasferimento fisico in uno Stato terzo non può tradursi in un arretramento delle garanzie.

Le tutele rafforzate per minori e persone vulnerabili - Il parere dedica particolare attenzione anche ai soggetti più fragili. In base alle conclusioni dell’avvocato generale, i minori e le altre persone vulnerabili devono poter beneficiare di tutta la gamma di protezioni previste dal sistema europeo di asilo. Questo significa, in concreto, accesso all’assistenza medica, all’istruzione e a tutte le misure di protezione previste dal diritto dell’Unione. Anche sotto questo profilo, la valutazione positiva sul Protocollo non è mai sganciata dall’effettività delle tutele: la tenuta dell’impianto dipende dalla sua capacità di non comprimere i diritti fondamentali.

Il punto sul trattenimento dei richiedenti asilo - Un altro passaggio rilevante del parere riguarda la posizione dei richiedenti protezione internazionale. Le conclusioni osservano che la norma che consente ai richiedenti asilo di restare in uno Stato membro fino a quando la loro domanda è pendente non attribuisce automaticamente il diritto a essere riportati nel territorio di quello Stato. Questo non significa, però, che il trasferimento in Albania possa avvenire senza limiti. Emiliou sottolinea infatti che gli Stati membri devono predisporre tutte le misure organizzative e logistiche necessarie per garantire il pieno godimento dei diritti previsti dal diritto dell’Unione. Tra questi rientra in modo esplicito anche il diritto di accesso a un giudice e a un tempestivo riesame giurisdizionale, strumenti indispensabili per evitare che il trattenimento diventi illegittimo o si prolunghi in assenza di adeguati controlli.