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di Gianfranco Schiavone

L’Unità, 3 aprile 2026

Il Parlamento Ue ha votato la possibilità di sottoporre anche i minori non accompagnati alla deportazione verso paesi terzi, ipotesi che la stessa Commissione aveva escluso. Il 26 marzo scorso in seduta plenaria il Parlamento Europeo ha votato a larga maggioranza la propria posizione sulla proposta di regolamento presentata dalla Commissione (COM(2025) 101 final) per l’adozione di un nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione Europea. Prima di divenire norma dell’Unione il testo finale andrà discusso con il Consiglio Europeo che aveva a sua volta approvato un suo testo, ma l’accordo dovrebbe essere facile e veloce in quanto non ci sono forti differenze tra i due testi.

La votazione in plenaria ha fatto seguito a quella del 9 marzo 26 nella Commissione LIBE che ho commentato su queste pagine nell’edizione del 13 marzo 26. Come in Commissione LIBE, anche in plenaria l’approvazione è stata resa possibile grazie alla nuova maggioranza politica che salda il partito popolare con la peggiore estrema destra europea, mandando in frantumi la maggioranza politica ufficiale (popolari e socialisti) che regge la Commissione Europea. A favore hanno votato 389 eurodeputati, 206 sono stati i voti contrari e 32 gli astenuti; alcuni partiti come Renew (Liberali) si sono persino spezzettati (16% favorevoli, 40% contrari, 39% astenuti, 16% assenti) ma anche nel gruppo SD (Socialisti e Democratici) l’attrazione verso le posizioni più estremiste ha avuto il suo peso: solo il 64% degli eurodeputati hanno infatti votato contro (comunque tutti gli italiani), ben il 27% si sono astenuti e un 5% ha votato a favore (assenti il 4%).

Quasi tutti gli organi di informazione italiani, compresi quelli più attenti, hanno sostenuto con grande enfasi che la proposta di regolamento rimpatri votata dal Parlamento Europeo costituisca una legittimazione ex post dei centri in Albania realizzati dall’Italia in attuazione della Legge n. 14/2024. Ciò è però del tutto errato poiché in nessuna sua parte la proposta di nuovo regolamento rimpatri autorizza il trattenimento delle persone espulse sotto la giurisdizione dello stesso Paese UE ma al di fuori del territorio dell’Unione, come accade nel modello italo-albanese. Tutti i dubbi di conformità del protocollo italo-albanese con il diritto dell’Unione, attualmente oggetto di esame alla Corte di Giustizia UE a seguito dei rinvii pregiudiziali effettuati della magistratura italiana (vedasi in particolare la causa Sedrata C-414/25 la cui trattazione è iniziata il 24.03.26) rimangono pertanto aperti e non vengono affatto superati dal probabile futuro Regolamento il cui obiettivo è invece rendere possibile che i paesi UE assumano degli accordi o intese con paesi terzi extra UE dove inviarvi le persone espulse devolvendo a detti paesi la futura sorte degli espulsi. Tali eventuali accordi devono specificare, oltre alle procedure applicabili al trasferimento delle persone espulse verso tali paesi anche: (a) le conseguenze nel caso in cui il rimpatrio successivo non sia possibile; (b) i rispettivi obblighi e responsabilità dello Stato membro o dell’Unione e di tale paese terzo; (c) le conseguenze da trarre in caso di un cambiamento significativo che incida negativamente sulla situazione del paese terzo (art. 17 par. 2) Si prevede infine che “l’accordo o l’intesa di cui al primo comma può includere le condizioni di detenzione nel paese terzo”.

Tali proposte normative sollevano enormi e ritengo insanabili problematiche giuridiche sotto un duplice profilo: la assoluta indeterminatezza delle fattispecie che regolano il trattamento delle persone deportate nei paesi terzi con cui vengono assunti gli accordi, e l’impossibilità di rispettare in tali casi le garanzie a tutela dei diritti fondamentali garantite dallo stesso regolamento. I contenuti concreti degli accordi e delle intese potrebbero essere del tutto diversi tra i diversi Paesi UE, determinando così dei trattamenti completamente difformi nei confronti delle persone espulse le quali si trovano invece la medesima condizione giuridica; l’uniformità di condizione giuridica viene rafforzata proprio dall’introduzione del principio, contenuto nella proposta di regolamento, in base al quale gli Stati UE riconoscono “una decisione di rimpatrio esecutiva e, se del caso, un provvedimento di allontanamento emesso nei confronti di tale cittadino di un paese terzo da un altro Stato membro - Stato membro di emissione” (art. 9 par.1).

Nella proposta di regolamento per “allontanamento si intende l’esecuzione della decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro” (art. 4) prevede che “gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo solo ai fini della preparazione del rimpatrio, della riammissione o dell’esecuzione dell’allontanamento” (art. 29 par,.1) solo se qualora ci sia un rischio di fuga o una condotta chiaramente elusiva dell’obbligo di rimpatrio stesso. Considerato che, in base alla stessa proposta di regolamento, il rimpatrio di un cittadino straniero si deve ritenere concluso con l’avvenuto allontanamento nel paese terzo oggetto dell’accordo, la previsione di un secondo trattenimento della persona in tale paese terzo al fine di continuare ancora le operazioni di rimpatrio determina una seconda e irragionevole compressione della libertà personale di colui che è stato già trattenuto ed infine espulso. La mancata previsione di un obbligo di disciplinare le condizioni e la durata delle misure di trattenimento delle persone espulse nei paesi terzi determina da parte dello stato UE una violazione dell’art. 5 della CEDU (Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali) che garantisce che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge.

Va richiamata l’attenzione altresì sul fatto che la proposta di regolamento prevede che in ogni caso “la detenzione deve essere mantenuta per un periodo il più breve possibile e fintantoché sussistano i motivi di cui all’articolo 29 [cioè gli ostacoli all’esecuzione del rimpatrio] e sia necessario per garantire il rimpatrio effettivo, tempestivo e positivo del cittadino di un paese terzo” (art. 32 par.1). Per garantire un’effettiva attuazione di tale principio “la detenzione deve essere riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni sei mesi, su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio” (art. 33 par.1). Sia i tempi che le modalità della detenzione amministrativa applicata in sede extra UE dovrebbero essere uguali a quella attuata all’interno dell’UE; diversamente le misure coercitive realizzate nel paese terzo sulla base dell’accordo diverrebbero arbitrarie. Tuttavia quale autorità giurisdizionale sarà chiamata ad attuare la periodica revisione della legittimità della detenzione in relazione agli obiettivi del regolamento? Non il giudice del paese dell’Unione che ha realizzato l’accordo di rimpatrio con il paese terzo dal momento che l’intera competenza a gestire la condizione giuridica della persona espulsa dall’UE è stata appunto devoluta al paese terzo; ma a ben guardare neppure il giudice di detto paese terzo che risponde a un ordinamento giuridico diverso e al quale non può essere imposto di applicare una norma di diritto dell’Unione. Il testo presenta dunque un non sanabile corto circuito logico giuridico. Per le ragioni sopra esposte la proposta di regolamento rimpatri, nella parte in cui prevede accordi con paesi terzi affinché siano questi ultimi a realizzare con ogni mezzo, tra cui la scelta di prosecuzione della detenzione, quel rimpatrio “finale” che il paese UE non ha saputo o voluto attuare direttamente, non mi sembra regga a un serio vaglio di legittimità.

Il regolamento prevede che “Il superiore interesse del minore deve costituire una considerazione prioritaria nell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento “(art. 18), ma inasprendo persino la proposta contenuta nel testo della Commissione Europea, il Parlamento, prima in Commissione LIBE e infine in plenaria, ha votato la possibilità di sottoporre anche i minori non accompagnati alla deportazione verso paesi terzi oggetto degli accordi prima esaminati, ipotesi che la stessa Commissione aveva escluso. Una decisione di deportazione di un/a minore non accompagnato in un paese terzo a lui/lei del tutto estraneo assunta in forza di un accordo con detto paese non vedo come possa essere attuata senza entrare in chiaro conflitto con il principio del superiore interesse del minore, salvo che non si voglia svuotare tale principio giuridico di ogni contenuto. Venti organizzazioni italiane impegnate nella tutela dei minori, tra cui Save the Children, ARCI, ASGI, Caritas Italiana, Tutori in Rete, si erano rivolte al Parlamento Europeo il giorno della votazione, con un ultimo appello che non ha trovato alcun ascolto affinché la proposta venisse respinta evidenziando come il Regolamento “mette seriamente a rischio migliaia di minori soli e famiglie con bambini, ignorando principi fondamentali del diritto europeo e internazionale in materia di diritti umani e aggravando le criticità di un sistema già fragile”.

Oltre ai pareri critici costantemente espressi dalle organizzazioni della società civile, dal mondo accademico, dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dalla Agenzia Europea per i diritti fondamentali (FRA), anche il Comitato Economico e sociale europeo (relatore José Antonio Moreno Diaz) aveva espresso al Parlamento il proprio parere il 16.01.26 (C/2026/33) evidenziando come “i cosiddetti centri di rimpatrio siano contrari al quadro giuridico internazionale, in particolare alla Convenzione di Ginevra, e incidano su diritti fondamentali quali il non respingimento, una tutela giurisdizionale effettiva e un diritto di ricorso effettivo”. Nessuna osservazione, nessun parere, nessun richiamo a fermarsi e a ripensare le proposte in discussione ha avuto esito; semmai le posizioni politiche si sono ulteriormente estremizzate fino ad arrivare a un testo che per violenza ideologica e disprezzo dei diritti fondamentali non ha precedenti nella storia dell’Unione.