di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 agosto 2026
Con un’ordinanza firmata dal giudice Marco Gattuso viene bocciata la stretta sulle corsie veloci di frontiera. L’amministrazione non ha prodotto gli atti necessari e le limitazioni alla libertà personale non erano manifestate in modo chiaro. Tutto è girato attorno a una parola. Il prefetto di Bologna aveva scritto che un richiedente asilo arrivato dal Pakistan poteva risiedere “soltanto” nel Centro di accoglienza che lo ospitava, per un massimo di dodici settimane. Per l’avvocata Monica Biamonte quel “soltanto” era l’obbligo di restare dentro, cioè la libertà personale toccata da un prefetto senza il controllo di un giudice; per la Prefettura era solo l’indicazione di dove la persona abita.
Il Tribunale di Bologna ha stabilito che un vincolo c’era, ma più leggero: nell’atto era scritta soltanto la firma quotidiana nel centro, e per il resto l’uomo poteva girare l’Italia. Ma ha anche annullato tutto per un motivo diverso: quel vincolo si può imporre solo dentro la procedura veloce decisa dalla Commissione che esamina le domande di asilo, e l’atto con cui era stata decisa non è stato consegnato al giudice. L’ordinanza è del 23 luglio 2026 e la firma il giudice Marco Gattuso. È una delle prime decisioni italiane sul nuovo obbligo di residenza deciso dai prefetti, nato col decreto legge 100 del 12 giugno 2026, che il Parlamento non ha ancora trasformato in legge. Lo scrive il giudice: è il primo ricorso del genere al suo tribunale e in Italia non ci sono precedenti. La storia comincia il 2 luglio.
La Commissione territoriale di Bologna, l’ufficio che decide sulle domande di asilo, manda quella domanda nella procedura accelerata di frontiera del regolamento europeo 2024/1348: una corsia veloce, con tempi più stretti e meno spazio per difendersi. Chi ci finisce, per la legge, non è ancora entrato in Italia anche se sta sul territorio. Lo stesso giorno il prefetto firma l’atto che gli permette di abitare soltanto nel centro. L’8 luglio la Commissione fa marcia indietro e cancella da sola il proprio atto, senza che nessuno glielo ordini. Nel farlo ammette per iscritto di aver saltato un controllo obbligatorio: prima della corsia veloce bisogna verificare se la persona si trova in una condizione di fragilità, perché in quel caso la via rapida non basta a proteggerla.
Sempre l’8 luglio riscrive l’atto, sceglie di nuovo la corsia veloce, e il prefetto firma un nuovo obbligo di residenza, consegnato il giorno dopo. Il 10 luglio arriva il ricorso. “Risiedere soltanto” in un posto, scrive l’avvocata, non è un modo burocratico di indicare un indirizzo, ma “un obbligo di permanenza in un luogo determinato, non una mera limitazione della libertà di circolazione”: non è questione di muoversi meno, ma di essere trattenuti. È il terreno dell’articolo 13 della Costituzione, quello sulla libertà personale. Da qui due richieste: che la Cassazione chiarisca il significato della norma e che la Corte costituzionale la cancelli, perché l’articolo 5-ter non prevede nessun controllo del giudice e perché l’articolo 5-quinquies dà solo sette giorni per il ricorso, con un incarico firmato a un avvocato che chi sta in un centro fa fatica a incontrare. L’11 luglio il giudice risponde subito, senza aspettare l’amministrazione, e accoglie in parte: il richiedente deve firmare ogni giorno il registro dell’ente gestore, “non ha ulteriori vincoli restrittivi della propria libertà di circolazione, né di orario, né di territorio, potendosi muovere liberamente nell’ambito del territorio nazionale”, e il suo avvocato “ha diritto di colloquio con il richiedente asilo anche all’interno del luogo di residenza”.
Nella memoria del 17 luglio la Prefettura dà ragione al giudice: quell’atto serve solo a dire dove la persona abita, come il codice civile con la residenza, e non le impone di restare dentro. Il richiedente si trovava “in una situazione di totale libertà”, perché l’unica regola era la firma quotidiana, quella che “generalmente grava su tutti gli ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria”. L’avvocata Biamonte prende atto, ma ricorda quanto aveva scritto nel ricorso: le norme sono così poco chiare che il suo assistito aveva dovuto chiedere il permesso per uscire, e mettersi in contatto con lei era stato difficile.
Il giudice non manda le carte in Cassazione: quella strada si apre quando i tribunali leggono la stessa norma in modi diversi, e qui il significato è uno solo. Il punto centrale è questo. Il giudice scrive che ogni limitazione della libertà “debba essere espressa sempre in modo manifesto, tassativo e comprensibile” e non possa “mai desumersi da interpretazioni estensive o analogiche o a contrario”: va messa per iscritto con parole chiare, che si leggono in un solo modo. Quello che non c’è scritto nell’atto non vale: se il provvedimento non indica l’obbligo di chiedere il permesso per uscire, quell’obbli - go non esiste. Su una cosa il giudice è netto.
Il decreto legge ha chiamato “autorizzazione” quello che il regolamento europeo chiama obbligo di soggiornare in un luogo determinato, e il nome gentile non cambia la sostanza: “non v’è dubbio che tale autorizzazione configuri un vincolo per la persona”, tanto è vero che si può fare ricorso. Il ricorso riguarda l’atto del prefetto, non quello della Commissione. Ma il primo nasce dal secondo, e allora il giudice deve guardare anche questo: non per cancellarlo, ma per capire se l’altro sta in piedi. Conta di più perché contro la decisione che manda una persona nella corsia veloce non esistono ricorsi. Questo controllo - ricorda l’ordinanza richiamando la Cassazione -, va fatto anche se nessuno lo chiede, perché in quella corsia la persona ha meno spazio per farsi ascoltare e meno tempo per difendersi.
Il giudice aveva chiesto documenti precisi: l’atto della Commissione, le verifiche sulla fragilità fatte dopo l’annullamento, i dati europei sulle domande dei pakistani, il verbale del colloquio. La Prefettura risponde che il suo atto è obbligato, perché quando la Commissione sceglie la corsia veloce il prefetto deve firmarlo, e che il resto riguarda “le competenze di altra Pubblica Amministrazione”. Poi non consegna nemmeno l’atto dell’8 luglio, quello che secondo la sua stessa difesa la obbligava a firmare. Qui il ragionamento si chiude. Un giudice non può dire di non sapere e lasciare la causa senza risposta, quindi vale la regola più semplice: chi afferma una cosa la deve dimostrare. La procedura normale è la regola, la corsia veloce l’eccezione, e dimostrare che l’eccezione era permessa tocca all’amministrazione, non a chi la subisce. Il giudice avrebbe potuto chiederli lui agli uffici, ma solo se la parte non riuscisse a procurarseli, e non era questo il caso. Resta un ultimo punto.
Dal verbale del colloquio del 13 luglio, depositato dall’avvocata, risulta che il richiedente ha raccontato il proprio orientamento omosessuale, la relazione di lunga data con il compagno, l’avversione del padre, il matrimonio imposto, la paura di persecuzioni in Pakistan. La corsia veloce era stata scelta perché in Europa le domande dei pakistani vengono accolte poco, attorno al 20 per cento, ma il regolamento chiede di controllare che la persona non appartenga a un gruppo per cui quel numero non vale. Ed è proprio questo il caso, osserva il tribunale, “posto che è pacifico” che le persone che arrivano dal Pakistan e si trovano in quella condizione sono “costantemente qualificate come rifugiate” dalle autorità europee.
Quando i motivi della corsia veloce spariscono, la procedura deve fermarsi e la persona va autorizzata a entrare nel territorio. Il reclamo è accolto e l’atto del prefetto annullato: l’obbligo di residenza cade. Resta in piedi, invece, la decisione della Commissione che aveva scelto la corsia veloce, perché non era oggetto della causa. Nessuno paga le spese, il richiedente ha diritto all’assistenza legale gratuita dello Stato. Il giudice avverte che la sua è una prima lettura, che potrà cambiare. Il primo bilancio del nuovo sistema si legge già: un uomo limitato nei movimenti in base a un documento che l’amministrazione, quando gliel’hanno chiesto, non ha mostrato.










