sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Andreina De Leo

Il Manifesto, 9 aprile 2025

Il protocollo Roma-Tirana. L’istituzione comunitaria ha usato la stessa argomentazione, “a Shengjin e Gjader si applica solo la legge italiana”, in due circostanze opposte: per i richiedenti asilo mai entrati in territorio europeo e per i migranti già presenti in uno Stato membro. Così mostra di rispondere più a esigenze politiche che a un’effettiva coerenza giuridica. “Si applica la legislazione nazionale”. Con questa formula la Commissione europea ha dato il via libera all’Italia per trasferire in Albania anche i migranti irregolari trattenuti nei Cpr sul proprio territorio, segnando un netto cambio di rotta rispetto alla posizione iniziale sull’accordo con Tirana. Una virata che, richiamando dichiarazioni precedenti, rischia di trarre in inganno.

Di fronte all’iniziale intenzione del governo italiano di trasferire nei centri d’oltre Adriatico i richiedenti asilo provenienti da Paesi considerati “sicuri”, per sottoporli a procedure accelerate di frontiera, la Commissione aveva espresso un via libera condizionato: i trasferimenti sarebbero stati ammissibili solo a condizione che i migranti non fossero mai entrati nel territorio italiano, dunque nemmeno nelle acque territoriali. Bruxelles aveva infatti chiarito che le norme del sistema comune di asilo non hanno efficacia extraterritoriale e, di conseguenza, non trovano applicazione diretta in contesti al di fuori dell’Unione.

Del resto, il sistema europeo di asilo è stato concepito per un’applicazione strettamente territoriale. A confermarlo è anche il costante scetticismo della Commissione verso la creazione di centri “offshore” per l’esame delle richieste d’asilo o per l’esecuzione dei rimpatri. Alla luce di ciò, la Commissione aveva considerato l’iniziativa italiana come una “estensione volontaria” del diritto Ue e, riconoscendo l’impegno unilaterale a garantire anche oltre confine gli standard europei, aveva escluso il rischio che tale iniziativa nazionale potesse interferire con l’obiettivo comunitario di armonizzare l’interpretazione e l’applicazione della normativa in materia di protezione internazionale e rimpatrio tra gli Stati membri dell’Unione.

Proprio sulla base di questa posizione, la legge di ratifica del Protocollo prevedeva una disposizione specifica per limitare i trasferimenti in Albania alle sole persone “imbarcate su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea”. Tuttavia, con il decreto del 28 marzo 2025, il governo ha esteso i trasferimenti anche ai migranti già trattenuti nei Cpr presenti sul territorio italiano. Una scelta che la Commissione ha giustificato richiamando nuovamente lo stesso principio dell’applicazione esclusiva del diritto nazionale, ma che risulta difficilmente conciliabile con la posizione assunta in precedenza. I migranti irregolari già presenti in territorio italiano ricadono pacificamente nell’ambito di applicazione della direttiva rimpatri: a loro non possono che continuare ad applicarsi direttamente le disposizioni del diritto Ue. Questo quadro sembra rispondere più a esigenze politiche che a un’effettiva coerenza giuridica.

In ogni caso - sia assumendo l’applicabilità diretta della direttiva rimpatri, sia ipotizzando un’estensione unilaterale da parte dell’Italia degli standard previsti dalla normativa Ue in un Paese terzo - permangono seri dubbi di compatibilità. Sebbene il centro di Gjader, in Albania, venga presentato come equivalente ai Cpr italiani e quindi formalmente conforme agli standard europei, le garanzie previste dalla direttiva risultano difficilmente applicabili in un Paese terzo, anche se fittiziamente qualificato come “zona di frontiera o di transito”, come fatto dal governo italiano.

Il monitoraggio condotto nei centri di Shengjin e Gjader, tra ottobre e novembre 2024 e gennaio 2025, dal Tavolo Asilo e Immigrazione (Tai) - che riunisce quasi 50 associazioni - ha già evidenziato numerose violazioni degli standard previsti dalle direttive europee in materia di asilo e accoglienza. È evidente che queste criticità, tra cui l’assenza di un accesso effettivo alla difesa, sono destinate a persistere anche nel caso di trattenimento dei migranti irregolari. Ulteriori dubbi di compatibilità si pongono rispetto alle garanzie sulle condizioni di trattenimento previste dalla stessa direttiva: il diritto al contatto con familiari e associazioni, l’accesso alle cure mediche, la possibilità di una liberazione immediata in caso di trattenimento illegittimo. Tutti elementi che rendono difficile sostenere l’equivalenza tra il centro di Gjader e quelli situati sul territorio nazionale, rischiando così di compromettere l’applicazione uniforme degli standard previsti dal diritto Ue.