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di Simona Musco

Il Dubbio, 4 luglio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Roma sull’articolo 14, comma 2, del Testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998), che regola il trattenimento amministrativo degli stranieri nei Cpr. Ma la pronuncia chiama in causa il Parlamento, con un messaggio netto: l’attuale normativa, spiega la sentenza, non è sufficiente a garantire il rispetto della libertà personale, uno dei diritti inviolabili dell’uomo. La misura del trattenimento, afferma la Corte, “comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere” e dunque rientra nell’ambito delle restrizioni alla libertà personale previste dall’articolo 13 della Costituzione, per le quali è richiesta una riserva assoluta di legge. Eppure, oggi, i “modi” del trattenimento - ossia le condizioni quotidiane in cui una persona è privata della libertà - non sono stabiliti in modo organico da una fonte primaria.

Al contrario, sono demandati a regolamenti, circolari e atti amministrativi dei prefetti, spesso difformi da centro a centro. “Una normativa del tutto inidonea”, scrive la Corte, che scarica l’onere della tutela sui giudici ordinari e su strumenti processuali generali come il ricorso d’urgenza ex art. 700 c. p. c.. In sostanza, i diritti delle persone trattenute nei Cpr non sono tutelati da una disciplina chiara e unitaria, come invece accade nel sistema penitenziario. Una disparità che la Corte evidenzia ma non può sanare: i suoi strumenti - precisa - non consentono di “scrivere” una legge al posto del Parlamento, e dunque la via della pronuncia di incostituzionalità non è praticabile.

Il monito, però, è chiaro: serve una legge organica, che disciplini “in astratto e in generale” le condizioni del trattenimento nei Cpr. Un atto “urgente”, sottolinea la sentenza, perché riguarda diritti fondamentali di persone sottoposte a restrizioni prolungate della libertà personale, anche fino a diciotto mesi. La Corte respinge anche l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui le questioni sarebbero irrilevanti: il trattenimento nei Cpr - afferma il giudice delle leggi - è direttamente connesso alla convalida da parte del giudice di pace e non può essere considerato una zona franca dal controllo costituzionale. Infine, la sentenza ricollega il caso italiano ai parametri internazionali ed europei, in particolare alla Cedu e alle direttive Ue in materia di rimpatri e accoglienza, che richiedono standard minimi ma non colmano il vuoto di legalità nazionale.

Insomma, la Corte costituzionale non censura la legge, ma lancia un avvertimento inequivocabile al legislatore: il trattenimento amministrativo, pur non essendo una sanzione penale, è una privazione di libertà. E come tale va regolato da una legge chiara, uniforme, rispettosa della dignità umana. Una pronuncia che si candida a diventare un altro tassello polemico nel dibattito sull’immigrazione.