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di Giansandro Merli

Il Manifesto, 28 marzo 2026

Inammissibile il ricorso presentato dalla Cassazione sul caso di un richiedente asilo. La Corte costituzionale ha deciso di non decidere sul cosiddetto “trattenimento per legge” dei cittadini stranieri, una forma di detenzione senza titolo né intervento dell’autorità giudiziaria pensata per mettere una toppa all’ennesima follia creata dal protocollo Albania. Il rinvio era partito dalla Cassazione e riguardava il caso di un migrante detenuto la scorsa primavera prima nel Cpr di Bari, poi in quello di Gjader (dove ha chiesto asilo) e di nuovo nella struttura pugliese. La sentenza della Consulta è di inammissibilità, cui fa da contorno un monito al legislatore sulla “necessità” di intervenire per “rivedere la disciplina in materia”.

Dove per “materia” si intende una novità assoluta per l’ordinamento italiano introdotta da un emendamento fuori sacco alla legge di conversione del decreto che il 28 marzo 2025 ha esteso l’uso dei centri in Albania ai migranti “irregolari” già detenuti in Italia. Meno di un mese dopo il varo del dl la Corte d’appello di Roma non ha convalidato il trattenimento della prima persona che ha chiesto asilo a Gjader. Troppi i dubbi di incompatibilità del centro con le norme Ue. Dubbi che hanno poi portato a due rinvii pregiudiziali su cui tra non molto si andrà a sentenza in Lussemburgo.

Già da quel primo caso era chiaro che chiunque avesse fatto domanda di protezione dopo il trasferimento in Albania avrebbe ottenuto la non convalida del trattenimento. Con la conseguenza di rientrare in Italia e tornare libero. È l’errore di sistema della seconda fase del protocollo, di cui abbiamo dato conto sulle pagine di questo giornale, che creava un paradosso: il centro di Gjader come viatico per uscire dal sistema Cpr.

Il Governo ha capito subito di rischiare il boomerang ed è corso ai ripari già durante la conversione del decreto. Ha inserito una norma secondo la quale la mancata convalida del trattenimento “non preclude l’eventuale successiva adozione” di una nuova misura detentiva. Questa deve arrivare entro 48 ore dalla mancata convalida e nel frattempo il richiedente resta dietro le sbarre.

Il problema sollevato dalla Cassazione è che in quelle 48 ore una persona viene privata della libertà personale senza alcuna motivazione né intervento di un giudice, peraltro dopo che un altro magistrato ne ha disposto la liberazione. In quei due giorni la persona non ha un provvedimento contro cui opporsi, il suo diritto di difesa è negato.

Il lasso di tempo, inoltre, si somma a quello del successivo trattenimento: 48 ore per la richiesta del questore più altre 48 per la decisione del giudice. I quattro giorni che da soli costituiscono il limite invalicabile stabilito dall’articolo 13 della Costituzione per qualsiasi provvedimento restrittivo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Ovvero prima di un controllo terzo sull’operato delle forze dell’ordine. Gli ermellini avevano sostenuto che un simile meccanismo può intaccare i fondamenti dell’ordinamento costituzionale, a partire dai principi inderogabili di status libertatis e habeas corpus.

Su questo avevano chiesto il parere della Consulta, che però ha accolto la tesi dell’Avvocatura dello Stato: il rinvio è inammissibile perché nasce dal ricorso contro la convalida del trattenimento nel Cpr italiano decisa dalla Corte d’appello di Bari e dunque il segmento di privazione della libertà personale oggetto del procedimento è quello successivo alla detenzione senza titolo. “Conseguentemente, neppure alla Corte di cassazione è devoluta la valutazione della legittimità di tale misura privativa della libertà”, si legge nella sentenza. Che dunque evita di considerare come quella misura dipenda in toto dalla fase precedente. Per analizzare la quale, secondo la Consulta, sarebbe servito un diverso tipo di azione legale, un ricorso d’urgenza (ex art. 700 del codice di procedura civile) per l’immediata rimessa in libertà prima del secondo provvedimento del questore. Una circostanza che è molto difficile si realizzi in concreto.

Alla fine della sentenza c’è il monito al parlamento (ma sarebbe meglio dire al governo). La Consulta ritiene legittimo l’obiettivo del “legislatore” di scongiurare il rischio che una domanda d’asilo sia presentata solo per uscire dal Cpr. “Tuttavia - si legge - l’obiettivo in parola deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost. Norma, quest’ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore”. Meglio di niente, ma comunque molto poco.