di Luigi Manconi
La Repubblica, 8 giugno 2022
La storia di quattro eritrei condannati per favoreggiamento di immigrazione clandestina, in due gradi di giudizio, da una legge ingiusta. Il 20 maggio scorso si è tenuto l’ultimo atto, davanti alla Corte di Cassazione, di un processo che ha avuto inizio tra il 2015 e che si è concluso con l’annullamento senza rinvio delle condanne nei confronti di G. Afewerki, G. Abraha, M. Hintsa e G. E. Kidane, quattro cittadini eritrei accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Questi furono inizialmente considerati membri di una presunta cellula romana appartenente a una più grande organizzazione transnazionale dedita al traffico di esseri umani, che si sarebbe occupata di guidare il transito dei migranti dai luoghi di approdo ai paesi di destinazione, fino nel nord Europa.
I quattro vennero giudicati colpevoli in primo e secondo grado, ma l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina cadde dopo che in sede di appello il capo di questa ipotetica organizzazione venne dichiarato innocente. Era rimasta in piedi, tuttavia, l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, motivata dall’acquisto di biglietti di autobus dalla Sicilia a Roma, da piccoli prestiti, dall’ospitalità offerte in alloggi o in edifici occupati.
Il procedimento, già in primo grado, aveva provato che gli accusati non avevano tratto profitto da queste azioni, ma, ciò nonostante, i quattro eritrei hanno dovuto trascorrere un anno e mezzo in carcere. Questo perché il Testo unico sull’immigrazione, all’art. 12, indica che determinate condotte sono punibili anche quando, pur in assenza di un vantaggio economico, è possibile “trarne profitto, anche indiretto”. Quale mai potesse essere quel “profitto indiretto”, non è stato mai accertato, ma ciò non ha impedito la condanna di primo e secondo grado.
Qualche settimana prima, quattro attivisti dell’associazione Baobab Experience sono stati giudicati per quello stesso reato di favoreggiamento, per aver prestato aiuto, nell’ottobre del 2016, ad alcuni cittadini del Sudan e del Ciad, intenzionati a raggiungere il centro della Croce Rossa di Ventimiglia. Anche qui si è trattato dell’acquisto di biglietti dell’autobus e del fatto di aver accompagnato i migranti fino a destinazione.
In entrambi i casi, secondo i giudici, “il fatto non sussiste”. E menomale. Resta che la normativa vigente in materia di immigrazione si presta ad abusi francamente intollerabili, arrivando a sanzionare penalmente comportamenti che rientrano in quella elementare disponibilità al soccorso, costituente il fondamento stesso del legame sociale e della vita di relazione. Che cosa si aspetta a cambiare quella norma?










