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i detenuti di “Costituzione viva”

La Stampa, 2 agosto 2023

Chi ricade a commettere reati è soggetto a questa aggravante che può arrivare a pesare fino a due terzi della pena. “Ma con una norma fatta così conta di più il fatto o l’autore?”. “Una recidiva ben temperata”.

Noi, detenuti e volontari del gruppo “Costituzione viva” della Casa circondariale di Milano San Vittore, abbiamo dato questo titolo a un incontro con docenti e studenti di giurisprudenza delle Università di Milano-Bicocca e Bocconi, tutti condividendo il riferimento all’esempio di un maestro di diritto e impegno civile come Valerio Onida. Un incontro pieno di dati, contenuti anche complessi e scambi di opinioni tra i partecipanti, inclusa l’area giuridico-pedagogica della Casa circondariale (la ringraziamo una volta di più, insieme alla Direzione).

“Recidiva” significa “ricaduta”. È l’aggravante della responsabilità penale per chi, dopo essere stato condannato definitivamente per un reato, ne commette un altro. È un istituto di applicazione frequentissima, assai discusso nei progetti di riforma del Codice penale, come pure nelle sentenze costituzionali e di Cassazione. Ne abbiamo discusso tante volte anche noi, negli incontri con i giudici costituzionali: l’ultima volta a ottobre, con il presidente emerito Giuliano Amato.

Più concretamente, questo tema coinvolge pesantemente molti detenuti. Non solo quando si tratta di giudicare e punire il secondo reato, ma, ad esempio, anche quando si applicano le misure cautelari, o si devono concedere i benefici penitenziari. È una sorta di presunzione permanente di maggiore colpevolezza e pericolosità, della quale è difficile liberarsi, una spirale inesauribile che ti spinge ogni volta sempre ai primi posti nella lista dei sospetti. Ritarda la riabilitazione del condannato. Può portare a un aumento delle pene davvero importante: fino a due terzi, quasi fino a pesare più della gravità stessa del secondo reato di per sé. Per capirlo, basta guardare l’ultimo caso giudicato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 141/2023). Un imputato, che aveva minacciato (solo a parole) i dipendenti di un supermercato per farsi dare dieci euro, sommandosi ai ripetuti aumenti dei minimi edittali gli effetti della recidiva reiterata, sarebbe andato incontro a cinque anni di reclusione, se non fosse intervenuto il giudice delle leggi.

In una punizione così pesa di più il reato o il reo, il fatto o il suo autore? È giusto paga-re di nuovo, a un prezzo così caro, un debito con la società che è già stato assolto? E se anche lo fosse, non dovrebbero contare nulla tante altre circostanze, come ad esempio l’estrema difficoltà in cui si può trovare chi, uscito una prima volta dal carcere, si misura con tutte le difficoltà della vita quotidiana - anzitutto, quella di trovare un lavoro - aggravate però dalla perdita dei legami familiari e sociali, senza nessuna assistenza, nemmeno quella che lo stesso ordinamento penitenziario promette e prevede? Ricordiamo, a questo proposito, le parole di un’altra sentenza costituzionale (n. 149 del 2018): accostava, da un lato, la “responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato”; dall’altro, “la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino favorendo il progressivo reinserimento del condannato”.

Insomma, anche a voler condividere la logica della recidiva, occorre assicurarne una applicazione “ben temperata”: che tenga conto non solo della lista dei precedenti, ma di tutte le circostanze concrete della singola persona, della sua situazione e del suo percorso individuale di vita. E, anzitutto, che sia fissato un limite temporale oltre il quale la recidiva risulti neutralizzata: se una condizione per la sua applicazione è la “pericolosità”, non bastano, per esempio, cinque anni senza reati per considerarla superata? Già in passato, peraltro, due commissioni parlamentari per la riforma del codice penale si sono così orientate.

Partendo da queste domande, abbiamo ascoltato, nel nostro incontro, due relazioni: una sulla recidiva in generale, l’altra sulla sua applicazione in un campione di sentenze (270 condanne per rapina presso il Tribunale di Milano). Abbiamo ripercorso la storia di questo istituto, la cui disciplina ha oscillato negli anni tra gli estremi del rigore e dell’elasticità: si era spinta nella prima direzione l’ultima riforma organica del 2005; la Corte costituzionale è intervenuta poi più volte ad attenuare tanti automatismi, ma non tutti. Abbiamo appreso che, nella larga maggioranza dei casi, nel momento in cui applica e pondera la recidiva, il giudice in sostanza non dà una motivazione specifica: del resto, non sempre ha le informazioni necessarie, al di là del certificato del casellario, ad esempio sul contesto sociale, familiare ecc.

E poi, a volte, mancano proprio i parametri: talora il giudice può rifiutare di applicare la recidiva se il precedente penale è risalente nel tempo, ma cosa vuol dire esattamente “risalente”? Ci è stato fatto osservare che l’aumento della pena, dovuto alla recidiva, può essere quantitativamente molto maggiore dello sconto spettante, invece, per legge nei casi di detenzione avvenuta in condizioni degradanti, anche per il sovraffollamento. Non è facile capire su quali unità di misura sia regolata la bilancia penale.

La cosa più stupefacente, comunque, è questa: sull’applicazione, così frequente, di questo istituto non esistono statistiche precise, sistematiche e aggiornate. Nessuno sa davvero come funziona la recidiva qui e oggi, se serve a qualcosa, e a cosa.

Anche per questo è stato interessante ascoltare i dati sul campione di sentenze milanesi. Ci hanno dato alcune conferme delle considerazioni generali: la recidiva pesa, sia nella quantificazione della pena, sia nella probabilità di misure cautelari; la sua applicazione - o il fatto di considerarla compensata da circostanze attenuanti - è motivata raramente; colpisce perlopiù adulti, con problemi di marginalità sociale e tossicodipendenza, spesso stranieri.

Non c’è dubbio, la recidiva fotografa un fallimento. Certo, anzitutto quello di chi è ricaduto nel reato. Ma non solo il suo. È il fallimento di un’intera filiera sociale e istituzionale, che viene poi raccolto di nuovo dal carcere, ultimo anello della catena. Benché ogni detenuto costi allo Stato, ogni anno, oltre 50 mila euro. Non il più produttivo degli investimenti, evidentemente.

È un tema da approfondire ancora. Anche noi lo faremo, ad ottobre, in un’altra giornata in cui torneremo a guardare alla pena: al suo volto costituzionale e legislativo e a quello, più cupo, che ha nella realtà.