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di Francesco Machina Grifeo

 

Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2022

 

Dopo l’approvazione ieri da parte della Camera, con 320 voti a favore, 42 contrari e un astenuto, il decreto legge Milleproroghe che va convertito entro il prossimo 28 febbraio, torna ora al Senato. Arriverà giovedì e sul provvedimento sarà posta la questione di fiducia.

Diverse le misure in tema di giustizia introdotte dal decreto-legge n. 228 del 2021 che proroga anche alcune misure emergenziali prese nel corso della pandemia. Per esempio, il processo telematico ma anche l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame avvocato, mentre si riduce a 16 mesi la durata del tirocinio per i laureati nel 2019/2020.

Si differisce invece al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà segnala poi che i detenuti in semilibertà non dovranno tornare a dormire in carcere, in quanto è passata la proroga al 31 dicembre della norma disposta durante la pandemia che permetteva loro di dormire presso il proprio domicilio.

Si prorogano al 31 marzo 2022 (nuovo termine dello stato d’emergenza stabilito con Dl n. 221/2021) le norme derogatorie che consentono lo svolgimento in forma semplificata degli esami di abilitazione professionale, nonché di attività pratiche o di tirocinio (articolo 6, comma 4).

In materia di personale, invece sarà esercitabile fino al 31 dicembre 2022 (articolo 8):

- la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna (comma 1);

- la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni (comma 2);

- la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato (comma 3);

- il divieto di assegnare il personale dell’amministrazione della giustizia ad altra amministrazione (comma 4).

Sempre in materia di giustizia il provvedimento interviene:

- prorogando di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012 (articolo 8, comma 4-bis);

- prorogando di un ulteriore anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (articolo 8, comma 4-bis);

- riducendo a 16 mesi la durata del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020 (articolo 8, comma 4-bis);

- differendo al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L’ Aquila e Chieti (articolo 8, commi 4-bis e 4-ter);

- prorogando al 31 dicembre 2022 l’efficacia di alcune disposizioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali (articolo 16, commi 1 e 4). Si tratta in particolare delle norme relative al deposito telematico degli atti e alla partecipazione al processo e decisione in camera di consiglio da remoto;

- prorogando al 30 aprile 2022 l’efficacia di disposizioni speciali dettate nel contesto emergenziale per la giurisdizione tributaria e contestualmente prevedendo che debbano essere bandite, entro tale data, procedure di interpello per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie (articolo 16, commi 3 e 3-bis);

- prorogando al 31 marzo 2022 l’efficacia delle disposizioni speciali concernenti l’esercizio dell’attività giurisdizionale amministrativa e contabile (articolo 16, commi 5, 6 e 7).

- prorogando al termine dell’emergenza epidemiologica l’efficacia della disposizione concernente la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto (articolo 16, comma 1-bis);

- prorogando al 31 dicembre 2022 le disposizioni speciali dettate nel contesto dell’emergenza sanitaria in materia di ordinamento penitenziario, con particolare riferimento a presupposti e durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare (articolo 16, comma 7-bis).