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di Tiziana Maiolo

Il Dubbio, 18 marzo 2025

A noi studenti del primo anno di giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, il professor Giandomenico Pisapia, docente di procedura penale, un giorno disse: se nevica abbondantemente, in Inghilterra si prende lo spazzaneve, in Italia si fa una legge speciale. Chissà se il ministro Carlo Nordio, qualora fosse stato seduto con noi nell’aula 301 in via Festa del Perdono quel giorno, avrebbe alzato la mano per esprimere il proprio dissenso. Magari per dire che quando c’è un’emergenza, non può che essere una legge speciale ad affrontarla nel modo più efficace. L’Italia, come ben aveva colto già allora il grande avvocato e docente, ama attingere a piene mani a norme speciali, doppi e tripli binari, corsie preferenziali nelle procedure, accertamenti sommari fondati sulla presunzione di colpevolezza, uso smodato delle intercettazioni e della custodia cautelare in carcere, fino alla detenzione speciale del 41-bis.

Tutta la cosiddetta legislazione “antimafia” ne è intrisa, a partire dal reato associativo principe, il 416-bis, che funge da collante per i rastrellamenti di massa, per accerchiare e smantellare intere comunità. Come accaduto negli anni in Calabria per esempio, fino all’ultimo capolavoro dell’inchiesta “Rinascita Scott” del 2019, con centinaia di arresti che hanno determinato la costruzione della maxi- aula di Lametia e che con la sentenza di primo grado ha già visto assolto il 38% degli imputati. E l’aggravante di mafia è in gran parte caduta, proprio come quella romana di “Mafia capitale”. Nel frattempo, come ovvio, la ‘ ndrangheta in Calabria esiste ancora, e non sarà mai una legge a decapitarla. Così come, ma ce lo dicono ogni giorno le statistiche, nessun inasprimento di pena ha mai fatto diminuire i reati. Diversamente, nei Paesi dove esiste la pena di morte nessuno commetterebbe più omicidi.

Oggi la nuova emergenza si chiama “femminicidio”, ed è indubbio che il problema esiste e che è molto grave, indipendentemente dal numero di donne che ogni anno viene ucciso all’interno di una relazione affettiva. Sono uccise perché donne? Si, in un certo senso, perché è la mano del maschio prevalentemente quella che si abbatte sulla compagna, o ex, e raramente accade il contrario. Ma il motivo vero, più che quello di discriminazione o odio di genere, è la possessività. Quindi l’emergenza andrebbe riformulata in questo modo. Non ti aggredisco perché sei una donna, ma perché sei “mia” e non tollero che tu abbia scelto di lasciarmi e magari di amare un altro. O mia o di nessuno, ecco perché ti uccido. E questo è molto maschile, ecco perché si parla di “femminicidio”, perché il gesto viene compiuto da un uomo nei confronti di una donna. Quale è il senso del nuovo disegno di legge che il governo Meloni ha sfornato nei giorni scorsi e che introduce il reato di femminicidio come norma autonoma rispetto al semplice omicidio?

La ministra Eugenia Roccella, che ha firmato il provvedimento insieme al guardasigilli Carlo Nordio, in un’intervista a La Verità ne ha dato una spiegazione “antropologica”. “Non si intende - ha detto- correggere la società attraverso il diritto penale, ma applicare il diritto alla realtà delle persone, che nascono con un corpo sessuato”. Se abbiamo capito bene, siamo di fronte a ben più di quel che il ministro Nordio ha chiamato “svolta epocale”. Sarebbe la declinazione in sede penale della formula woke preferita dalla sinistra quando si rivolge a “uomini e donne” o a “tutti e tutte”. Sarebbe abolito il signor “chiunque”, il dominus di ogni incipit della norma penale: chiunque fa questo… è punito con…”.

E la prima osservazione da fare, e alcuni giuristi l’hanno già avanzata, è una palese questione di incostituzionalità. Come la mettiamo con l’articolo 3 sull’uguaglianza dei diritti, senza distinzione, tra l’altro, di sesso? Roccella risponde anche su un altro punto molto criticato dagli ambienti liberali e garantisti. Cioè di aver previsto, nella nuova formulazione dell’articolo 577- bis del codice penale, direttamente la pena dell’ergastolo per “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque l’espressione della sua personalità”. Ha ragione quando dice che già oggi, se al reato di omicidio, per cui il codice prevede la pena di 21 anni, si applicano alcune aggravanti, si può arrivare a erogare il “fine pena mai”. Ma perché si sente la necessità di pronunciare la parola “ergastolo” senza sentirne la terribilità, e l’eco mostruosa di quegli applausi che l’hanno accompagnata fin dai tempi del processo per i fatti del Circeo?

Se a questo aggiungiamo alcuni vincoli del disegno di legge, come la previsione dell’adeguatezza delle misure cautelari in carcere, la possibilità per i reati da codice rosso di sentire il parere della persona offesa per i casi di patteggiamento e i limiti imposti rispetto ai benefici penitenziari, ecco che ci si presenta davanti agli occhi un quadro di diritto parallelo. Che sarebbe non solo coniugato al femminile, avendo la donna vittima al centro come nuova protagonista processuale, ma anche indirizzato verso una sorta di giustizia vendicativa che riporterebbe all’indietro le lancette dello Stato di diritto verso il sistema inquisitorio e la vendetta privata. Può darsi che sia questo che chiede oggi la società, visto che nessuno si sta più scandalizzando per questa sfilata di ergastoli che giudici impassibili, donne e uomini, ci porgono dal televisore ogni volta in cui, dopo aver processato l’omicida di una donna, emettono una sentenza “nel nome del popolo italiano”.

Ma siamo sicuri che la soluzione sia questo secondo binario di giustizia, che pensa di risolvere la contraddizione uomo/ donna, che esiste ed è il cuore del problema, solo in modo repressivo e dopo aver diviso il mondo in buoni e cattivi? Eugenia Roccella ha buone basi culturali anche familiari, e sa bene che tutto ciò è quanto meno riduttivo. Infatti dice che la violenza sulle donne si combatte in molti modi, “con il cambiamento culturale, con la prevenzione, con la repressione…”. Ecco, appunto, quale cambiamento culturale avremo quando, ammesso che il disegno del governo diventi legge, assisteremo a una sfilza di arrestati sulla base di un sospetto di reato da codice rosso o addirittura di omicidio, fondati non su prove ma sull’evanescenza del fatto che l’uomo abbia voluto discriminare la donna o conculcarne i diritti e per questo l’abbia uccisa o abbia tentato di farlo? E se fosse innocente? Un dubbio che dovrebbe valere sempre, di qualunque reato commesso dal “signor chiunque” si sia trattato.