di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 settembre 2026
Strasburgo ha condannato l’Italia per aver tenuto rinchiuso in un centro nato per adulti un ragazzo ivoriano di 15 anni, arrivato da solo, senza che un atto scritto spiegasse perché non potesse uscire. La sentenza riguarda i due mesi e mezzo passati nel Cara di Restinco, alle porte di Brindisi, tra il 6 ottobre e il 22 dicembre 2023. Il Cara è il centro di accoglienza per richiedenti asilo. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’articolo 5 della Convenzione europea, quello che protegge la libertà personale: nessuno può essere trattenuto senza una legge che lo preveda, chi viene privato della libertà ha diritto di sapere il perché e ha diritto a un giudice che controlli. Tre garanzie, tutte saltate. Allo Stato il conto: 4mila euro di danno non patrimoniale.
Il ragazzo era sbarcato il 3 agosto 2023. Aveva chiesto protezione internazionale ed era finito in un centro di accoglienza straordinaria a Carovigno, sempre nel Brindisino. Lì disse di essere minorenne e mostrò la foto del proprio certificato di nascita, che indicava quindici anni. Le autorità avviarono l’accertamento dell’età, concluso il 2 ottobre 2023 con la conferma: aveva meno di diciotto anni. Quattro giorni dopo, invece di raggiungere una comunità per minori, venne portato a Restinco, struttura pensata per adulti e poi destinata ad accogliere minorenni per via del forte aumento degli arrivi di ragazzi soli.
La sentenza registra un dettaglio: per tutta la permanenza il tutore provvisorio del quindicenne è stato il direttore del centro, cioè chi gestiva il luogo dove il ragazzo era trattenuto. Un nuovo tutore arriverà il 14 giugno 2024. Il 20 dicembre 2023 i legali bussano a Strasburgo con l’articolo 39 del regolamento della Corte, la procedura d’urgenza che permette ai giudici europei di ordinare a uno Stato un intervento immediato. Chiedono che il ragazzo venga portato in una struttura per minori soli. Due giorni dopo il trasferimento avviene. Davanti ai giudici il governo italiano ha sostenuto che di detenzione non si poteva parlare: la permanenza sarebbe durata il tempo necessario a individuare una destinazione e un progetto su misura. Quanto alle uscite, la posizione del centro e il numero dei minori rendevano difficile organizzarle garantendo la sicurezza dei ragazzi.
La Corte ha smontato l’argomento tramite l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ascoltata il 24 ottobre 2023 dal Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione. In sentenza c’è il racconto di una sua visita alla struttura incriminata: “i ragazzi faticano a capire di non essere in carcere: c’è un muro altissimo, un cancello di ferro, e fuori ci sono militari con i manganelli, perché lì vicino c’è un centro di permanenza per i rimpatri”, cioè il luogo dove si trattengono gli stranieri in attesa di espulsione. I militari, annota l’Autorità, non sono lì per loro, ma molti di quei ragazzi arrivano dalla Libia e la distinzione non la colgono. E comunque non escono, perché il personale non basta.
Da lì la conclusione: il ragazzo è stato collocato nel centro dalle autorità italiane e ci è rimasto due mesi e mezzo senza una base giuridica chiara e accessibile, cioè senza una norma che dicesse quando e perché un minore solo può essere trattenuto, e senza alcun provvedimento motivato. È stato privato arbitrariamente della libertà. E siccome quella base legale mancava, Strasburgo non vede come le autorità avrebbero potuto spiegargli i motivi del trattenimento o metterlo in condizione di contestarlo davanti a un giudice.
Le condizioni materiali, invece, non passano - Sull’articolo 3 della Convenzione, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. La difesa aveva descritto un centro con 88 minorenni in stanze da tre o quattro metri quadri, quattro letti ciascuna, senza porte a separarle dagli altri spazi. Vestiario inadeguato all’inverno, prodotti per l’igiene consegnati una volta al mese, personale insufficiente, attività quasi inesistenti: in due mesi e mezzo, cinque lezioni di italiano e due incontri di educazione stradale. Fotografie a sostegno.
Il governo ha contestato tutto e ha prodotto altre fotografie. La Corte ha notato che nessuno dei due fascicoli fotografici riportava data o luogo, e che l’unica immagine di una camera depositata dallo Stato sembrava ritrarre lo stesso ambiente mostrato dal ragazzo, seppure in condizioni migliori. Su vestiario, igiene e cibo ha giudicato generiche le accuse, visto che l’elenco degli oggetti consegnati all’arrivo appariva sufficiente. Sulle attività ha ripreso gli stessi numeri della difesa, aggiungendo tre colloqui psicologici e il supporto di un’associazione esterna. La soglia di gravità richiesta dall’articolo 3 non è stata raggiunta. L’Autorità garante, osserva la Corte, aveva parlato della privazione della libertà, non delle condizioni materiali.
La difesa aveva chiesto 30mila euro di danno e 10mila per le spese legali. La Corte ha liquidato 4mila euro, da pagare entro tre mesi, e ha respinto le spese perché non erano stati depositati i documenti che ne provassero il pagamento. Il collegio era composto dalla presidente María Elósegui, da Gilberto Felici e da Diana Sârcu. Restinco non è un caso isolato, e la sentenza lo dice citando altre condanne. C’è H.D. contro Italia del 9 aprile 2026, non ancora definitiva, che riguarda ancora un minore solo chiuso in un Cara. E c’è Darboe e Camara contro Italia del 21 luglio 2022, che sull’accertamento dell’età e sulla tutela dei ragazzi soli aveva già condannato il nostro Paese.
Il ricorso è stato curato dagli avvocati Marina Angiuli e Dario Belluccio, del foro di Bari, con il supporto di Erminia Sabrina Rizzi. Il loro commento, diffuso dall’Asgi, l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, va oltre il caso singolo: “Si tratta dell’ennesima decisione che accerta la strutturale mancanza di cura dell’Italia per la condizione dei minori stranieri non accompagnati e la condanna al risarcimento del danno”. Governo e Parlamento, aggiungono, dovranno tenerne conto nell’attuazione del nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e del prossimo regolamento sui rimpatri, che “incredibilmente, non esclude la possibilità di trattenimento e rimpatrio dei minori soli”.
L’associazione ricorda di aver segnalato Restinco già nel 2016, con una nota alla prefettura di Brindisi: il centro non appariva idoneo ad accogliere, sia pure per poco tempo, minori soli, e la legge lo vieta. Nel dicembre 2023 chiese di entrare per verificarne le condizioni: l’accesso fu di fatto negato e divenne possibile solo al seguito del deputato Nicola Fratoianni, in visita ispettiva. Condanne simili erano già arrivate per Crotone e per l’hotspot di Taranto, uno dei punti di primo sbarco e identificazione, con le pronunce del 7 dicembre e del 23 novembre 2023. Che il problema fosse di sistema lo scriveva già nel 2018 un rapporto dell’Autorità garante per l’infanzia insieme all’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati: su quindici centri visitati, nell’80 per cento risultavano carenti informazione e orientamento, nel 53 per cento mancavano attività di socializzazione, nel 47 per cento la permanenza superava i trenta giorni previsti dalla legge. La criticità più segnalata dagli enti gestori erano i tempi per nominare i tutori. Promiscuità con gli adulti, restrizioni al movimento, condizioni non adatte a un minorenne: c’era già tutto. Siamo nel 2026 e non è cambiato quasi nulla. È servito che un quindicenne ivoriano scrivesse a Strasburgo per uscire finalmente dal centro.









