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Cassazione penale, Sez. III, sentenza 22 luglio 2021, n. 28441. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l' ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, avanzata dall'indagato sul presupposto che la propria convivente, madre del figlio minore, era anch'ella detenuta, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 22 luglio 2021, n. 28441 - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui trovava applicazione nel caso di specie l'art. 275, comma 4, c.p.p., che prevede il divieto di custodia cautelare, in quanto egli è padre di un minore di sei anni con la madre detenuta che pertanto non poteva fornire al ragazzo l'assistenza necessaria - ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, comma 4, c.p.p., costituendo norma eccezionale, non è applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate, conseguendone, pertanto, la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell'indagato sul presupposto della detenzione anche della moglie con il figlio minore di anni sei.










