sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 20 agosto 2020

 

In caso di rinvio il termine di 10 giorni decorre dall'arrivo degli atti in cancelleria. Fa fede il momento di arrivo in cancelleria degli atti trasmessi dalla Cassazione, in caso di annullamento di ordinanza che aveva disposto o confermato una misura cautelare personale.

In questo modo le Sezioni unite penali, con informazione provvisoria, rispondono alla domanda posta con l'ordinanza n. 4125 di quest'anno sul momento dal quale fare decorrere il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'articolo 311 del Codice di procedura penale, per l'adozione della decisione da parte del giudice del rinvio: "se (...) dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per Cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, perviene alla cancelleria generale del tribunale competente o alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame ovvero dalla data in cui il tribunale riceve "nuovamente" gli atti dall'autorità procedente richiesti ai sensi dell'articolo 309, comma 5, Codice di procedura penale".

Per le Sezioni unite deve così essere smentita la lettura proposta dall'indirizzo maggioritario che, facendo decorrere il dies a quo del termine perentorio per la decisione, non dalla ricezione degli atti dalla Cassazione, ma dal ricevimento degli atti nuovamente richiesti al pubblico ministero, dunque da un adempimento, processualmente e cronologicamente, successivo alla ricezione dei primi atti, realizza inevitabilmente un'estensione temporale della limitazione della libertà personale. Interpretazione che la stessa ordinanza di rinvio alle Sezioni unite considerava di difficile compatibilità con il principio costituzionale del minimo sacrificio della libertà personale.