sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2026

Per la Cassazione, sentenza n. 28898/2026, la deroga prevista dall’art. 291, co. 1-quater, c.p.p. non si estende ai coindagati. L’omissione determina una nullità a regime intermedio. Le Sezioni Unite penali offrono una lettura rigorosa della riforma Nordio sul contraddittorio preventivo nelle misure cautelari, affermando che il diritto dell’indagato a essere ascoltato prima dell’applicazione della misura è personale e non può essere sacrificato per esigenze di gestione unitaria di procedimenti con pluralità di indagati. Con la sentenza n. 28898 depositata il 30 luglio, la Cassazione esclude che la deroga prevista dall’articolo 291, comma 1-quater, del codice di procedura penale - modificato dalla legge 114/2024 - possa essere estesa ai coindagati per i quali il previo interrogatorio resta obbligatorio. La Corte chiarisce inoltre che la sua omissione integra una nullità a regime intermedio, deducibile per la prima volta davanti al tribunale del riesame e rilevabile anche d’ufficio.

La vicenda trae origine dall’ordinanza con cui il Gip di Ascoli Piceno ha applicato a due fratelli la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, rafforzata dal braccialetto elettronico per alcune delle contestazioni. A uno degli indagati era attribuito anche il reato di atti persecutori, per il quale il giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per omettere il previo interrogatorio previsto dall’articolo 291, comma 1-quater, c.p.p. L’altro coindagato, destinatario della misura per reati diversi ma connessi, ha invece impugnato l’ordinanza in Cassazione, sostenendo che nei suoi confronti il previo interrogatorio fosse obbligatorio e che la sua omissione avesse determinato la nullità della misura.

Il ricorso, investendo due contrasti interpretativi sorti dopo la riforma Nordio, è stato rimesso alle Sezioni Unite. In particolare, da un lato, si discuteva se, nei procedimenti con più indagati, la possibilità di omettere l’interrogatorio preventivo nei confronti di alcuni potesse estendersi anche ai coindagati per esigenze investigative e di coordinamento. Dall’altro, occorreva stabilire quale fosse la conseguenza processuale dell’omissione dell’interrogatorio quando invece era obbligatorio: se la nullità fosse deducibile anche per la prima volta davanti al tribunale del riesame e rilevabile d’ufficio, oppure se dovesse ritenersi sanata in mancanza di tempestiva eccezione.

Sul primo contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo”.

La soluzione, spiegano le Sezioni Unite, discende dalla lettera della norma e dalla sua ratio, ispirata al favor libertatis. “La lettera della legge - scrive la Corte - non si presta ad equivoci: a meno di esigenze ostative, il giudice deve procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari quando nei suoi confronti sia avanzata una domanda di cautela personale. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ha introdotto, come anticipato, un principio evidentemente ispirato al favor libertatis; ulteriori deroghe alla sua applicazione, diverse da quelle espressamente previste dallo stesso comma 1 -quater, non possono essere desunte aliunde mediante un’interpretazione del tutto svincolata dalla regola scritta”.

Sotto questo profilo, osserva la Corte, “l’azione cautelare si informa ai medesimi principi dell’azione penale non essendovi motivo per escludere che anch’essa riguardi la singola persona e il reato a quest’ultima ascritto”. Quanto al secondo contrasto, la Corte qualifica invece l’omissione dell’interrogatorio preventivo come nullità a regime intermedio. “L’omissione del previo interrogatorio - recita il secondo principio di diritto - nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia”. Nel caso concreto, il Gip aveva applicato la misura cautelare senza ascoltare preventivamente il ricorrente, pur in assenza dei presupposti che consentono di derogare all’articolo 291, comma 1-quater, c.p.p. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza e trasmesso gli atti al Gip di Ascoli Piceno, che dovrà rinnovare il procedimento, procedendo al previo interrogatorio prima di decidere nuovamente sulla richiesta cautelare.