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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2020

 

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 23 aprile 2020 n. 12800. Non può essere negato il permesso al lavoro esterno, perché l'istanza di richiesta del beneficio non è stata comunicata alla parte offesa, se tra questa e l'autore del reato non c'è un legame personale e non c'è rischio di ritorsioni né di reiterazione degli atti di violenza nei suoi confronti.

La Cassazione, con la sentenza 12800, fa chiarezza sui diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, alla luce della direttiva 29/2012Ue. Nel caso esaminato l'imputato sottoposto ai domiciliari, dopo una condanna per una tentata rapina nei confronti degli autisti di un Tir, aveva chiesto l'autorizzazione ad uscire per lavorare, negata dal Gip.

Per il tribunale, che agiva in sede di appello, il ricorso contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari era inammissibile, in assenza della notifica della richiesta di modifica della misura cautelare alle parti lese. Per il tribunale, infatti, la misura era stata applicata in relazione a fatti violenti. La Cassazione accoglie il ricorso attribuendo importanza all'esistenza di una relazione tra autore del reato e vittima, e al rischio di recidiva.

Il tribunale ha sbagliato ad estendere in modo generalizzato l'obbligo di notifica a tutti i reati commessi con violenza sulla persona, senza restringere il raggio d'azione della norma solo ai casi in cui, in virtù di pregressi rapporti con la parte lesa, ci sia il rischio di ritorsioni.