di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 7 maggio 2020 n. 13994. L'omessa acquisizione del parere del Procuratore nazionale antimafia, sulla revoca o la sostituzione della misura cautelare, non comporta una nullità assoluta ed è dunque soggetta, come tutte le nullità a regime intermedio, alla deducibilità. La precisazione arriva dalla Cassazione, con la sentenza 13994.
Il ricorrente, collaboratore di giustizia, indagato per un omicidio di mafia, contestava il no opposto alla sua richiesta di sostituire la custodia in carcere con i domiciliari. In più eccepiva la nullità del provvedimento, perché adottato senza prima sentire il Pna. Per quanto riguarda quest'ultimo punto la Suprema corte sottolinea che in alcune pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che, in caso di istanza di modifica delle misure cautelari presentata da un "pentito" indagato per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, la decisione del giudice presuppone, a pena di nullità, l'acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia, anche se non è stata riconosciuta l'attenuante speciale della dissociazione.
Un passaggio utile ad accertare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore. Quello che però le precedenti sentenze non hanno specificato è se la nullità, nel caso il Pna, non sia stato sentito, sia assoluta, e dunque insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, o a regime intermedio, in quanto riguarda la partecipazione al giudizio del Pm e non la sua iniziativa nell'esercizio dell'azione penale. Per la Suprema corte si tratta di una nullità a regime intermedio e dunque soggetta alla deducibilità.
Nel caso esaminato avrebbe dovuto essere eccepita al massimo nell'appello cautelare, cosa che non era accaduta. Malgrado questo la Cassazione accoglie il ricorso. Il tribunale del riesame aveva infatti respinto la richiesta di sostituzione della misura ritenendo "inutile" la collaborazione del ricorrente, perché riguardava fatti già chiariti da altri collaboratori. La misura meno afflittiva non era stata considerata adeguata anche perché non era dimostrata la dissociazione dai clan. Per la Cassazione la decisione va annullata con rinvio: i giudici l'hanno presa senza considerare l'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. In più pesa il deficit di conoscenza dovuto alle mancate valutazioni del procuratore nazionale antimafia.










