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Francesco Machina Grifeo


Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2019

 

Corte di cassazione - Sentenza 29 agosto 2019 n. 36648. Nessun reato per la guida del ciclomotore senza patente anche per chi è sottoposto ad una misura di prevenzione. La depenalizzazione infatti copre anche questa condotta dal momento che i ciclomotori fino a 50 c.c. non rientrano nella categoria dei "motoveicoli" per i quali la norma prevede la fattispecie di reato. Né la previsione (dal 2013) dell'obbligo della patente anche questo tipo di mezzi giustifica un'estensione del reato che sarebbe in malam partem. Lo ha stabilito la Prima Sezione della Corte di Cassazione, sentenza n. 36648, consolidando tale approdo attraverso l'espressa citazione di due pronunce del 2018 dello stesso tenore.

Dunque, si legge nella decisione, "non integra gli estremi del reato di cui all'art. 73 Dlgs n. 159 del 2011 la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale che conduca senza patente - o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - un ciclomotore non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dalla suddetta norma". A chiarirlo, prosegue il ragionamento, è "l'analisi letterale e l'inquadramento sistematico della norma". La disposizione incriminatrice contestata sanziona infatti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la condotta della persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale che sia sorpresa alla guida di "un autoveicolo o motoveicolo ", senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata. La nozione di "motoveicolo" riportata dall'art. 73, dunque, "non è tale che possa farsi rientrare in essa anche quella di "ciclomotore", non autorizzando a tanto le norme definitorie di tali categorie estraibili dai Codice della strada".

Anche se l'attuale disciplina (in vigore da 19 gennaio 2013 per effetto del Dlgs n. 59 del 2011, all'art. 116, comma 1) stabilisce, mutando parzialmente la prospettiva rispetto alla situazione precedente, che non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida - in tal modo riconducendo ad unità il "complesso veicolare" -, "in pari tempo, però, il legislatore ha conservato le distinzioni derivanti dalle differenti caratteristiche tecniche dei veicoli stessi e dall'età dei conducenti". Né del resto "il mero fatto dell'intervenuta previsione del conseguimento di una patente di guida anche per i conducenti di ciclomotori", legittima di per sé sola "un'interpretazione in virtù della quale il soggetto che, sottoposto a misura di prevenzione in via definitiva, sia stato colto alla guida di un ciclomotore senza patente, possa essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 73 Dlgs n. 159 del 2011". È infatti "ineludibile osservare che, ove il Dlgs n. 159 del 2011 avesse avuto l'obiettivo di rimodellare la fattispecie di cui all'art. 73 cit. recependo e coordinando la novità normativa introdotta nel Codice delta Strada al fine di estendere la punibilità della condotta sanzionata dall'art. 72 a conducenti di ciclomotori, lo avrebbe fatto modificando i dati strutturali della fattispecie incriminatrice, essendo già nota la novità normativa riguardante la necessità di abilitazione (anche) per la guida dei ciclomotori. Ma ciò non è avvenuto".

L'esito di questo ragionamento, argomenta la Corte, è che "tutti gli indici interpretativi rilevanti per chiarire l'ambito di applicazione de 'art. 73 Dlgs n. 159 del 2011 inducono a concludere che, in mancanza di un intervento normativo, rimangono immutate le distinzioni riguardanti le categorie dei motoveicoli e dei ciclomotori, con l'effetto che la platea dei destinatari della norma incriminatrice in esame non può ritenersi suscettibile di ampliamento sulla scorta di un'esegesi sistematica spinta al punto tale da inserire nella sua sfera di disciplina anche i conducenti dei ciclomotori per il solo fatto che pure per loro è ora necessario il conseguimento del titolo per l'abilitazione alla guida, ove poi il titolo manchi o sia revocato per l'effetto della misura di prevenzione". "Va, dunque, ritenuto - conclude la decisione - che estendere l'applicazione dell'art. 73 anche ai prevenuti che siano stati sorpresi alla guida di ciclomotori senza patente di guida sarebbe approdo contrario all'insuperabile divieto di analogia in malam partem in materia penale".