di Fabrizio Costarella* e Cosimo Palumbo**
Il Dubbio, 21 giugno 2023
Il rapporto tra processo penale e procedimento di prevenzione - pensato dal Legislatore come improntato a piena autonomia ed indifferenza - è stato ridisegnato dalla Corte Costituzionale, con la nota sentenza 24/ 19, che è intervenuta anche sulle modalità di accertamento degli “elementi di fatto” posti a base del giudizio di pericolosità sociale (quantomeno, di quella “generica”).
Pur nella autonomia tra i due distinti giudizi, occorre oggi, per mutuare le parole della Consulta, “un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto”. Mentre l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura.
La Cassazione, già con la decisione Sez. 1^ n. 24707/ 2018 ric. Oliveri, aveva già avviato una riflessione sulla riconosciuta “prevalenza” degli esiti assolutori sul fatto specifico rilevante in sede di prevenzione, tale da rappresentare un evidente limite al principio normativo di autonomia.
La Corte aveva osservato che il giudizio di prevenzione è strutturato - prima della parte più propriamente prognostica - come giudizio cognitivo teso a ricostruire le condotte del proposto, secondo un metro di accertamento che, per essere affrancato da un soggettivismo che contrasterebbe con la natura comunque giurisdizionale del procedimento, deve essere analogo a quello penale, dove si ricostruisce il rapporto tra fatto concreto e fattispecie astratta.
Se la ricostruzione preliminare (funzionale alla formulazione della prognosi di pericolosità in prevenzione) venga smentita dagli esiti definitivi di un giudizio penale, viene in rilievo, se non proprio un contrasto tra giudicati, una violazione del generale principio di non contraddizione, che è uno dei cardini dell’ordinamento. E il conflitto va risolto a favore dell’accertamento penale, che si realizza in un contesto dotato di maggiori garanzie, il cui rispetto rende anche più affidabile l’esito della decisione.
Principio ribadito dalla sentenza 19880/2019, secondo cui “il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a una sentenza di condanna a condizione però che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità” e, ancora di recente da Cass. pen., Sez. I, Sent. 4489/ 23, anche con riferimento alle sentenze assolutorie penali rese con la cosiddetta “formula dubitativa”.
Dal principio di perfetta autonomia tra i due giudizi, dunque, l’evoluzione giurisprudenziale delle misure di prevenzione ha prima preso atto della necessaria interferenza dei diversi accertamenti (del resto, è frequentissima una sorta di “osmosi probatoria” tra gli stessi), sino a riconoscere gli effetti del giudicato agli accertamenti penali, tanto di condanna quanto di assoluzione. Al termine di tale percorso di allineamento costituzionale del procedimento di prevenzione, non è difficile scorgere all’orizzonte - complice anche la formulazione dell’art. 578- ter cpp introdotto dalla riforma Cartabia - l’introduzione di una “pregiudiziale penale” all’azione di prevenzione.
Unica evoluzione in grado di affrancare almeno gli aspetti procedurali dell’istituto da quell’ambito di “terribilità” nel quale, con un accertamento altrimenti vago ed indefinito, si comprimono e si negano diritti costituzionalmente garantiti quali quello di libertà di circolazione, di comunicazione, di iniziativa economica.
E, tuttavia, la lezione del Giudice delle Leggi e di quello di legittimità pare, a chi scrive, ancora largamente inascoltata dalla giurisprudenza di merito, se è vero che nei nostri Tribunali vengono spesso ignorati gli esiti assolutori penali, anche di quelli che escludono radicalmente la sussistenza del fatto o della responsabilità, con effetti a volte paradossali. È il caso, ad esempio - e ci riferiamo a vicende reali - di chi, assolto nel processo penale “per non aver commesso il fatto” (con restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo), non può riaverli perché rimangono in sequestro nel procedimento di prevenzione, “prudentemente” e parallelamente avviato dalla Procura. O di chi viene sottoposto a procedimento di prevenzione, con sequestro anticipato di tutti i beni, sulla scorta di un giudizio di pericolosità ritenuta sussistente, in larga parte, nonostante una sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Un “fatto” c’è, per il Tribunale della prevenzione e poco importa che l’abbia commesso un altro.
*Avvocato del Foro di Catanzaro
**Avvocato del Foro di Torino










