di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 14 ottobre 2024
“La Chiesa resta contraria al suicidio, ma sul tema serve una riflessione continua”, precisa il presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Non si può dire che sia un cambio di rotta. “La Chiesa rimane contraria al suicidio e all’eutanasia”, precisa monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita. “Ma al contempo è consapevole che siamo in un terreno di frontiera, che chiede una continua riflessione”. Un contributo attivo nel “cantiere” legislativo aperto da quarant’anni sul fine vita.
Nel “Piccolo lessico del fine vita” pubblicato quest’estate, Lei apre a uno “spazio per la ricerca di mediazioni sul piano legislativo”. Al momento in Senato è in discussione il ddl Bazoli. In che direzione dovrebbe andare, a suo parere, una buona legge?
La sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 mi sembra un punto di equilibrio interessante a cui riferirsi. Certo il Parlamento è libero e sovrano, non deve sottostare alla sentenza. Ma può prenderla in considerazione nella misura in cui ritiene che rappresenti una mediazione ragionevole tra diverse posizioni che sono presenti nella nostra società. Il ddl Bazoli si muove in questa linea, cercando di tradurre in norme legislative i criteri presenti nella sentenza. Una via che si è mostrata praticabile, visto che è stata approvata alla Camera prima della caduta del precedente governo.
Ma perché, secondo Lei, la politica non riesce a raggiungere una sintesi su questo tema?
Su questi temi ci sono posizioni molto polarizzate e si fa fatica ad articolare in modo equilibrato il rapporto tra una molteplicità di posizioni etiche e la produzione di un testo legislativo. In una società pluralista non è facile sviluppare la consapevolezza del fatto che le convinzioni etiche di ciascuno non possano immediatamente tradursi in norme giuridiche, ma occorre anche prendere in considerazione quanto la legge contribuisca alla coesione sociale e al bene comune, naturalmente in quel margine di manovra consentito dal rispetto dei diritti fondamentali di tutti.
Lei ha più volte espresso contrarietà all’accanimento terapeutico, come ribadito anche nella dichiarazione “Dignitas infinita”. In quali casi è lecito interrompere un trattamento?
Il criterio è quello dalla proporzionalità. Esso si colloca al punto di convergenza tra due ordini di fattori, entrambi necessari per valutare i trattamenti da somministrare. Sul primo versante si trova il personale sanitario, con la propria competenza professionale. I medici dispongono delle conoscenze per valutare l’appropriatezza clinica dei trattamenti, considerando le loro caratteristiche proprie (reperibilità, complessità di utilizzo, costi, rischi) in relazione ai benefici attesi in termini di salute e di benessere del paziente. Questi aspetti non sono però sufficienti. Per porre un giudizio di proporzionalità, occorre considerare anche un secondo ordine di fattori, che riguarda l’onerosità e la sostenibilità per il paziente degli interventi indicati. E questa è una valutazione che può essere svolta solo dalla persona malata, che ha consapevolezza delle forze fisiche e psichiche di cui dispone. Quindi un giudizio di proporzionalità non può essere posto senza il coinvolgimento del paziente.
Nella stessa Dichiarazione, si includono il suicidio e l’aiuto al suicidio tra le violazioni della dignità umana, sottolineando che “la vita è un diritto, non la morte”. Perché, per lei, non esiste un diritto a morire?
Trovo che “diritto di morire” sia un’espressione molto ambigua. Sarei più a mio agio nel dire che non esiste un “diritto a farsi togliere la vita” a cui dovrebbe corrispondere un dovere da parte di terzi di procurare la morte a chi lo chiede (o di fornirgli i mezzi per procurarsela). Tanto è vero che anche la sentenza 242/2019 considera l’assistenza al suicidio non un diritto, che metterebbe a rischio la vita delle persone più fragili, ma un crimine che non viene sanzionato in alcune precise circostanze.
Lei direbbe che le posizioni della chiesa sull’eutanasia e sul suicidio assistito si sono “ammorbidite”, nel tempo?
Già nel 1957, Pio XII sosteneva la liceità di non utilizzare tutti i trattamenti disponibili per allungare la vita o di sospenderli. La Chiesa rimane contraria al suicidio e all’eutanasia. Ma al contempo è consapevole che siamo in un terreno di frontiera, che chiede una continua riflessione sui termini e sulle situazioni che si presentano nel nostro mondo, anche in relazione alle novità tecnico-scientifiche.
L’ultima sentenza della Consulta sul fine vita ha “esteso” l’interpretazione di uno dei quattro requisiti previsti per l’accesso ai percorsi di fine vita, quello relativo ai “trattamenti di sostegno vitale”. Lei ritiene, come altri, che possa generare discriminazioni tra i malati terminali che non rispondono ai requisiti previsti?
Questa è una domanda molto importante perché è invocando la discriminazione che, per esempio, si è aperto l’accesso all’eutanasia ai minori nei Paesi Bassi, sulla base del ragionamento: se è consentito farsi togliere la vita a chi è maggiorenne, è discriminatorio negarlo a chi non lo è. Ora la Corte Costituzionale stessa ha precisato come la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale sia discriminatoria rispetto a pazienti che si trovano in tutte le altre condizioni, ad eccezione di questa (cfr sentenza n. 135/2024). Infatti l’argomentazione della Corte è che se può chiedere l’assistenza al suicidio chi può lasciarsi morire sospendendo i trattamenti (come dice la legge 219/2017 su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento), questo non vale per chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale: la presenza di tali trattamenti introduce quindi una differenza rilevante, che legittima una ragionevole differenza di trattamento, che non risulta pertanto discriminatoria.










