di Silvana Cortignani
tusciaweb.eu, 9 dicembre 2024
È stato accolto dalla Cassazione uno dei ricorsi per cui è noto alle cronache più recenti il detenuto al 41 bis Giovanni Di Giacomo, 70 anni, dietro le sbarre da 33, che sta scontando a Mammagialla l’ergastolo per due omicidi commessi all’inizio degli anni 80. Per gli ermellini il ricorso è fondato, il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio “affinché il tribunale dì sorveglianza di Roma, attenendosi ai principi indicati, proceda, libero nel merito, a un nuovo giudizio”. “Il fatto - si legge nelle motivazioni della cassazione - che le norme di ordinamento penitenziario facciano espresso riferimento all’impiego di lettori cd solo per le esigenze di lavoro e studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario, non consente di ritenere che vi sia una preclusione assoluta all’utilizzo dei medesimi dispositivi e strumenti per finalità diverse, ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei ‘piccoli gesti di normalità quotidiana’ che la corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto”.
Viene quindi spiegato come la sottoposizione dei detenuti a regole speciali come quelle imposte dal 41 bis non escluda il diritto del detenuto quanto, piuttosto, “impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative idonee, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base del regime differenziato”.
“In questa prospettiva l’amministrazione penitenziaria, al fine di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare i dispositivi di lettura e i cd a uso ricreativo, è tenuta a verificare la salvaguardia delle esigenze di sicurezza e controllo e a illustrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento, sia esso di accoglimento che di diniego. Nella motivazione sul punto, infatti, si deve dare conto della valutazione effettuata in concreto poiché, accanto alla astratta praticabilità o meno degli interventi finalizzati al controllo, devono essere apprezzate sia l’effettiva attuabilità che, anche, la loro diretta incidenza sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative”.
“Il magistrato e il tribunale, cioè, prima di riconoscere ovvero negare il diritto del detenuto a utilizzare cd a uso ricreativo, dovranno verificare se l’amministrazione ha reso sul punto una congrua ed effettiva motivazione evidenziando se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa essere effettivamente esercitato ovvero se questo comporti degli adempimenti che sono in concreto inesigibili da parte dell’amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari”.
“La stessa, infatti, costituita dalla generica affermazione che un tale adempimento ‘non può essere posto a carico dell’amministrazione, soprattutto quando si tratti di un istituto di medie dimensioni come quello di Viterbo’, non contiene alcun riferimento alla situazione specifica dell’istituto di detenzione, non espone le ragioni per le quali presso la casa circondariale di Viterbo non sarebbe possibile procedere ai necessari controlli e neanche rinvia a una verifica effettuata dal carcere in relazione a tale aspetto”. “Le considerazioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il tribunale dì sorveglianza di Roma, attenendosi ai principi indicati, proceda, libero nel merito, a un nuovo giudizio”.









