di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2018
Corte di cassazione -?Sentenza 2 agosto 2018 n. 37558. Rischia di perdere il credito la banca che abbia accordato un mutuo fondiario su di un immobile poi confiscato perché appartenente a un soggetto condannato per usura.
Non basta infatti la regolarità formale delle procedura o l'assenza, al momento, di condanne penali per ritenere assolti gli stringenti obblighi di verifica sulla "affidabilità" e "solvibilità" dei clienti che gravano su di un operatore professionale qualificato come la banca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 2 agosto 2018 n. 37558, accogliendo il ricorso dell'"Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata" contro l'ordinanza del Gip di Siracusa che invece aveva ammesso l'istituto al pagamento del credito ipotecario residuo (nella misura di 47mila euro sui centomila complessivamente erogati).
Secondo l'Agenzia infatti l'istruttoria bancaria, e poi il provvedimento del Gip, avrebbero dovuto "cogliere l'inadeguatezza dei redditi leciti dichiarati in rapporto alla sopportazione del mutuo e all'obbligo della sua restituzione nei tempi e con le modalità concordate". La banca si è difesa sostenendo che si era trattato di una "regolarissima operazione di finanziamento fondiario" e sottolineando l'"adeguatezza" della somma erogata rispetto al valore dell'immobile.
Per la Suprema corte, però, "omettendo di considerare le ragioni poste a fondamento del sequestro e della successiva confisca", l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto l'ammissione al passivo della banca "ha del tutto astratto dall'analisi dei pertinenti profili patrimoniali e della proporzionalità tra i redditi del condannato e del coniuge e gli esborsi rateali per il pagamento del mutuo". Aggiungendo che "se è evidente che l'istituto di credito non è titolare di autonome prerogative investigative, la dimostrazione, di cui lo stesso è onerato, attiene alla verifica svolta in ordine alle caratteristiche soggettive della parte richiedente l'erogazione del mutuo, e segnatamente, nella specie, con riguardo alla sua affidabilità e solvibilità derivante dalla capacità produttiva di un reddito lecito".
Mentre, prosegue la decisione, la compatibilità tra il valore dell'immobile e la cifra erogata "non assicura affatto che attraverso l'erogazione del mutuo non si realizzi un fenomeno di sostanziale ripulitura di capitali di provenienza illecita utilizzati al fine di sostenere le obbligazioni nascenti dal contratto". Inoltre, l'ordinanza fondando "il giudizio positivo relativo alla buona fede della Banca creditrice", unicamente "sul rispetto delle procedure tipizzate per la concessione dei finanziamenti, non si è confrontata con il tipo di attività svolta dal terzo creditore, che, tenuto ad attenersi alle specifiche direttive emanate dagli organi di vigilanza, è soggetto a particolari obblighi di diligenza professionale qualificata per la peculiare posizione rivestita per la gestione del credito nel sistema socio-economico". Il rispetto di tali obblighi, che l'Agenzia ha tradotto in qualcosa di più della semplice "assenza di anomalie", conclude la Corte, avrebbe richiesto la dimostrazione che "la erogazione del mutuo era avvenuta in presenza di un reale controllo della capacità finanziaria e delle condizioni patrimoniali del richiedente e della famiglia e della sua affidabilità soggettiva, anche alla luce dei rapporti pregressi o pendenti".









