di Fabrizio Geremicca
Il Manifesto, 30 luglio 2025
Il Tar Campania ferma la deriva securitaria. I giudici amministrativi hanno annullato l’ordinanza di Michele Di Bari, prefetto di Napoli, che si ispirava a una direttiva dello scorso dicembre inviata ai prefetti dal Viminale. Tale ordinanza il 30 giugno aveva prorogato a Napoli per la seconda volta il divieto di stazionamento in diverse “zone rosse” della città, dal centro storico alla Stazione centrale fino a Chiaia, per soggetti che “assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti” e risultino destinatari per alcuni reati indicati nel provvedimento “di segnalazione all’autorità giudiziaria”. I reati spaziano dal traffico e detenzione di stupefacenti alle lesioni e comprendono il furto, il danneggiamento, la rapina, il porto e la detenzione abusiva di armi, mazze, sfollagente.
La sezione Quinta del Tar, presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato dai due consiglieri di Municipalità, Chiara Capretti (esponente di Potere al Popolo) e Pino De Stasio, e dalle associazioni Asgi, A buon diritto e Libridazioni. “Dagli enunciati dell’ordinanza - sancisce la sentenza - non si desume affatto l’esistenza di una situazione di grave, imprevista e imprevedibile emergenza per la sicurezza pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari dell’ordinamento”.
Il provvedimento amministrativo prefettizio, incalzano le toghe, “introduce una misura limitativa della libertà di circolazione applicabile a un numero indeterminato di soggetti e a vaste aree della città”. La reiterazione delle ordinanze, sottolineano poi i giudici, “rende plausibile il sospetto, avanzato dai ricorrenti, secondo cui il prefetto ha introdotto misure straordinarie e a carattere tendenzialmente permanente per far fronte a ordinari e stratificati nel tempo problemi di ordine pubblico”. E ancora: “L’ordinanza di proroga della zona rossa estende il divieto di stazionamento per almeno 9 mesi, con argomentazioni suscettibili di essere utilizzate anche per ulteriori proroghe” violando così “il principio della temporaneità degli effetti dei provvedimenti contingibili e urgenti limitando una libertà, quella di circolazione, che è garantita dalla Costituzione”. Da qui la decisione di illegittimità dell’ordinanza del 27 marzo e annullamento di quella del 30 giugno.
Commentano gli avvocati Andrea Chiappetta e Stella Arena, della squadra legale che ha curato il ricorso: “Il Tar sancisce il fondamentale principio che il diritto non può piegarsi a logiche di emergenza permanente”. Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto costituzionale alla Federico II: “L’ordinanza illegittima e annullata si rivela per ciò che è, vale a dire una tecnica di marginalizzazione e disciplinamento applicata a luoghi simbolici e a soggetti considerati socialmente devianti”. Esultano i parlamentari 5s: “Gli slogan del governo vanno a sbattere contro il Tar”. Il prefetto Di Bari ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato: “L’ordinanza è scaturita da decisioni assunte in seno ad apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Decisioni condivise e talvolta richieste dai sindaci”.











