sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 19 maggio 2023

Un’importante figura del clan Pilera-Puntina di Catania, Giacomo Maurizio Ieni, detto Nuccio, è morto nel carcere di Secondigliano a Napoli. La notizia è stata data dal suo difensore, l’avvocato Salvatore Silvestro del foro di Messina, che ha rivelato la richiesta di scarcerazione avanzata nelle settimane precedenti a causa delle gravi condizioni di salute dell’uomo. Richiesta respinta dal gip del tribunale di Catania. La morte di Ieni ha sollevato domande e i suoi legali hanno annunciato l’intenzione di presentare una denuncia per fare luce sulle circostanze del decesso.

Sotto il controllo del boss Salvatore Pillera, conosciuto come Turi Cachiti, il clan Pilera-Puntina di Catania è stato protagonista di numerosi crimini e attività illecite. Nuccio, considerato uno degli elementi di spicco del clan, avrebbe dovuto comparire il 25 maggio all’udienza preliminare del processo ‘ Consolazione’, che riguardava le attività illecite del gruppo mafioso del Borgo, diretto proprio da Ieni in collaborazione con Fabrizio Pappalardo.

La richiesta di una misura alternativa per motivi umanitari presentata dai legali di Ieni si basava sulle sue precarie condizioni di salute. Secondo il suo avvocato, soffriva di disturbo depressivo maggiore con caratteristiche melanconiche, anoressia nervosa, psoriasi e altre patologie. Nonostante la perizia medica a sostegno della richiesta di scarcerazione, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di respingerla.

La morte di Ieni solleva nuovamente importanti interrogativi riguardo alla gestione del sistema carcerario e alla tutela del diritto alla salute dei detenuti. Il fatto che un individuo con gravi problemi di salute non abbia potuto ottenere una misura alternativa all’ambiente carcerario del tutto incompatibile per la salute suscita interrogativi sul rispetto del principio della dignità umana, soprattutto il diritto alla salute che è primario rispetto all’esigenza della punizione.

L’importanza di garantire cure sanitarie adeguate ai detenuti è stata sottolineata anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il principio di equivalenza delle cure, è stabilito che i detenuti debbano ricevere lo stesso livello di assistenza medica e psico- sociale garantito a tutti gli altri membri della società. I servizi sanitari devono quindi garantire l’equità del diritto alla salute e alle cure senza alcuna forma di discriminazione, compresa la condizione di detenuto. Questa garanzia vale per tutti i cittadini, senza distinzione.

La Sanità Penitenziaria, riformata nel 1999 con il D. L. 203, si basa sul principio che i detenuti hanno gli stessi diritti dei cittadini liberi a ricevere prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, che devono essere efficaci ed appropriate. Questo principio si basa sugli obiettivi generali e specifici di salute e sui livelli essenziali e uniformi di assistenza stabiliti nel Piano Sanitario Nazionale, nei piani sanitari regionali e locali.

Questa riforma ha reso necessaria un’interazione tra il sistema sanitario e il sistema di giustizia, condividendo linguaggi e strumenti per perseguire un obiettivo comune: garantire il diritto alla salute delle persone detenute. Tale diritto è stato stabilito già nel 1970 con la legge n. 740, che prevedeva che i cittadini detenuti avessero il diritto di ricevere cure mediche all’interno del carcere. La legge 354/ 1975 ha ulteriormente stabilito che le prestazioni sanitarie dovessero essere fornite da medici responsabili dell’assistenza di base, da medici specialisti e da infermieri che contribuissero anche all’osservazione scientifica della personalità del detenuto, valutandone lo stato psichico. L’articolo 11 di questa norma ha regolamentato l’assistenza sanitaria nelle strutture carcerarie, stabilendo che ogni struttura deve garantire la presenza di servizi sanitari adeguati alle esigenze della popolazione detenuta, compresi specialisti in psichiatria. È possibile inoltre avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra-ospedalieri, previa intesa con la Regione e in linea con gli indirizzi del Ministero della Salute.

L’ordinamento giuridico offre alla magistratura diverse possibilità per tutelare la salute dei detenuti in caso di malattia grave. Secondo gli articoli 146 e 147 del Codice Penale, è possibile differire l’esecuzione della pena’ o addirittura disporre la scarcerazione in via di urgenza nel caso di grave malattia. Queste disposizioni sono applicabili quando si verificano condizioni particolari, come il rischio suicidario, il danno psichico o la sofferenza aggiuntiva causata dalla detenzione. Le ragioni di tali disposizioni, che rappresentano un’eccezione al principio che le pene inflitte devono essere espiate, si spiegano in base all’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono sempre avere una finalità rieducativa.