di Errico Novi
Il Dubbio, 4 giugno 2025
C’è il rischio che il decreto Sicurezza finisca nel nulla della stroncatura per incostituzionalità? “Sì, un rischio c’è, perché i requisiti di necessità e urgenza sono indicati, nella nostra Costituzione, in modo da non poter assimilare la Repubblica italiana al presidenzialismo francese, tanto per intenderci”. Mario Esposito, ordinario di Diritto costituzionale all’Università del Salento, aiuta il Dubbio a decifrare l’ombra che incombe sul provvedimento dei record. Il testo varato lo scorso 4 aprile in Consiglio dei ministri sta per essere definitivamente convertito in legge grazie alla procedura super- accelerata di Palazzo Madama, ma potrebbe essere viziato in radice da illegittimità costituzionale, e stroncato quindi dalla Consulta. Se ne parla almeno dalla conferenza stampa dello scorso 4 aprile, in cui il governo, nelle persone di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, aveva illustrato le misure, trapiantate dall’omonimo disegno di legge (fermo all’epoca in Senato).
Già due mesi fa si avanzarono, non solo da parte delle opposizioni, perplessità sui requisiti di straordinaria “necessità e urgenza” che consentono, a un Esecutivo, di legiferare. Ieri il pregiudizio è stato rilanciato dal Fatto quotidiano, che ha paventato una bocciatura della Corte costituzionale sulla base di un ragionamento piuttosto sensato: che si trattava di norme straordinariamente necessarie, “il governo avrebbe potuto dirlo 15 mesi prima, non lo ha fatto, certificando che non si trattava di misure urgenti.
Questa, agli occhi della Corte, è una pistola fumante”. Ed è così? Davvero dei nuovi reati e delle nuove aggravanti potrebbero restare briciole, una volta che la legge di conversione sarà inviata, da qualche giudice, alla Consulta? Ebbene, il parere del professor Esposito è che sì, “la Corte potrebbe esprimersi negativamente sulla legittimità costituzionale delle nuove norme, tanto più che già in precedenza ha adottato un metro piuttosto stringente, nei casi di abuso della decretazione d’urgenza”.
Certo, il dilemma è stato affrontato, ricorda il costituzionalista dell’Università del Salento, anche da una diversa angolatura: “In dottrina non sono mancate interpretazioni che hanno riconsiderato il senso della necessità e urgenza richieste all’articolo 77 della Carta. Si è osservato, per esempio, che all’articolo 94 viene precisato come la bocciatura, da parte di entrambe le Camere, di una proposta di legge presentata dal governo, non comporti l’obbligo di dimissioni. Perciò, è la considerazione successiva, visto che invece, al 77, si consente che l’Esecutivo adotti, “sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”, ne deriverebbero due conseguenze: innanzitutto che, qualora il Parlamento non converta un certo decreto, il governo sarebbe costretto a dimettersi e in secondo luogo che proprio la responsabilità anche politica connaturata ai decreti legge consentirebbe all’Esecutivo di intendere la necessità e urgenza in riferimento non solo a eventi catastrofici o comunque imprevisti, ma anche alla volontà di attuare, in modo spedito, l’indirizzo politico”. In altre parole: secondo tale logica, il governo, con i decreti legge, si gioca tutto, e se va male, si dimette, ma proprio per questo avrebbe una certa libertà rispetto al contenuto del provvedimento.
Interessante e arguta prospettiva. Il professor Esposito ne apprezza l’originalità, ma al contempo non nasconde il proprio sostanziale dissenso. “Bisogna guardare alla sottolineatura contenuta, sempre all’articolo 77, con l’espressione “in casi straordinari”: è evidentemente correlata al fatto che il governo si può impossessare solo eccezionalmente del potere legislativo. E perciò l’interpretazione secondo cui la “necessità” e la “urgenza” possano riguardare anche solo la volontà di attuare con sollecitudine l’indirizzo politico non sembra convincente”.
Oltretutto, non possiamo trascurare il contenuto, nel caso del decreto sicurezza. Che non riguarda certo misure relative alla salvaguardia di aree che, per dire, con le temperature bollenti delle ultime estati, resterebbero esposte alla minaccia di improvvise valanghe, ma a diritti costituzionalmente garantiti. Dice infatti Esposito: “La materia è del tutto particolare. Si può pensare di ricadere nel caso della straordinaria necessità e urgenza qualora i limiti a libertà costituzionalmente garantite siano introdotti a fronte di clamorose sommosse, di rivolte che minacciano in maniera grave la sicurezza dello Stato. Ma qui si tratta di regole inerenti l’ordine pubblico e il diritto penale, cioè di questini che sono tipicamente sottoposte a riserva di legge e che richiedono una ponderazione particolare. È quanto hanno fatto notare associazioni come la Fondazione Magna Carta o Italiadecide, che si sino rivolte al governo e alla sua maggioranza con lettere garbatissime per segnalare l’opportunità di un dibattito il più approfondito possibile. All’articolo 72 quarto comma si ricorda che, per i provvedimenti in materia costituzionale, non è possibile ricorrere a una procedura legislativa abbreviata. Il testo deve essere cioè comunque discusso e votato in Aula.
Nel caso dell’ex disegno di legge sicurezza si tratta, certo, di norme ordinarie, ma che incidono su diritti costituzionalmente garantiti. Serviva insomma la procedura normale, neppure quella abbreviata, di approvazione delle leggi in Parlamento.
A maggior ragione la forma del decreto sembra inappropriata”. E quindi la Consulta potrebbe anche rilevare l’incostituzionalità di tutte quelle norme, contenute nel Dl sicurezza, per le quali la “necessità” e la “urgenza” risultassero insussistenti? Secondo Esposito, appunto, “sì, la Consulta potrebbe rilevare il vizio di legittimità. Né basta a rimuoverlo il fatto che il Parlamento abbia poi convertito in legge il provvedimento. È proprio quella legge, evidentemente, a trascinare in sé il possibile vizio di incostituzionalità”.
Tanto rumore per nulla? Si può solo aggiungere, alle osservazioni del costituzionalista, che non siamo di fronte a conseguenze tutto sommato sopportabili, ma che rischiamo anzi di assistere a limitazioni gravi, nei confronti di cittadini liberi come di detenuti, e che neppure una stroncatura della Consulta potrà risanare quelle ferite. Ma non sembra che il governo si sia posto il problema di eventuali risarcimenti da riconoscere in caso di flop.









