di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2020
Rispunta il sorteggio nel disegno di legge di riforma del Csm (41 articoli in tutto). Abbandonata come modalità assoluta di scelta dei consiglieri, l'estrazione a sorte torna dalla finestra nella procedura di indicazione delle candidature.
Detto infatti che è prevista l'istituzione di 19 collegi, i magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio dove esercitano le funzioni giudiziarie. La candidatura è corredata della firma di almeno io e non più di 3o magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può firmare per la presentazione di una sola candidatura. Per ampliare la platea dei soggetti eleggibili e permettere un canale di accesso alla candidatura diversa dalla presentazione, nella convinzione che l'autogoverno sia un dovere di tutti i magistrati, è imposto che in ogni collegio devono essere previste almeno io candidature; nel caso il numero non sia raggiunto con le candidature volontarie, scatterà l'integrazione con candidati estratti a sorte.
L'estrazione, in seduta pubblica, riguarderà un numero di magistrati pari al quadruplo di quelli necessari, i cui nominativi saranno inseriti in un elenco numerato progressivamente secondo l'ordine di estrazione. I magistrati estratti a sorte saranno candidati nel collegio, se non si dichiareranno indisponibili (nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione), seguendo l'ordine di estrazione.
Per consentire un'effettiva possibilità di equilibrata composizione di genere è previsto che le candidature devono rispettare una perfetta parità fra i generi. Anche per questo aspetto si è previsto che se le candidature volontarie non garantiranno questo risultato, si procederà all'individuazione, tramite estrazione, di un numero di magistrati del genere meno rappresentato pari a quello dei candidati del genere maggiormente rappresentato.
Ma a venire sorteggiati saranno anche i componenti della commissione deputata al conferimento degli incarichi direttivi sia per quanto riguarda i componenti togati sia per quelli eletti dal Parlamento. Nel medesimo articolo del disegno di legge (il n. 27) trova poi posto anche la formalizzazione del divieto all'istituzione di gruppi all'interno del Consiglio, sottolineando invece responsabilità e autonomia di ciascun consigliere.
Per quanto riguarda i componenti di nomina parlamentare, restano eleggibili deputati e senatori, mentre l'unico divieto interessa i componenti del Governo, in carica oppure nell'Esecutivo nei 2 anni precedenti. Il sistema elettorale è incardinato su un doppio turno.
Quattro le preferenze che potranno essere espresse, nel rispetto della parità di genere; sarà eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto nel collegio almeno il 65% dei voti. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza, il secondo giorno successivo si procede al secondo turno di votazioni tra i 4 candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio. Per il conteggio della maggioranza necessaria per l'accesso al secondo turno, ai voti espressi nel primo turno di votazione peri candidati indicati al secondo posto sulla scheda si applica un coefficiente pari a 0,90; a quelli indicati al terzo posto si applica un coefficiente pari a 0,80; a quelli indicati al quarto posto si applica un coefficiente pari a 0,70.
Quanto alla procedura di conferimento degli incarichi di vertice degli uffici, riprende quota l'anzianità, visto che è previsto che non siano valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano, presentano, per le funzioni semi-direttive, un'anzianità di servizio inferiore di oltre 7 anni e, per le funzioni direttive, un'anzianità di servizio inferiore di oltre 5 anni.










