di Mitja Gialuz*
Il Dubbio, 13 marzo 2023
Il metro più efficace per valutare la portata di una riforma è quello che si potrebbe definire della proiezione retrospettiva. In quest’ottica, merita chiedersi cosa si ricorderà fra trent’anni della cosiddetta riforma Cartabia. Secondo me, non vi è alcun dubbio: l’aspetto più innovativo e dirompente, sul piano culturale, è l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa. Certo, il successo dell’innovazione dipenderà in larga parte dagli investimenti che si metteranno in campo - a tutti i livelli, statale e periferico - per l’istituzione dei centri e per la creazione e formazione di una figura del tutto inedita, quale quella del mediatore in materia penale. Ma se ci si concentra sull’impianto normativo, mi pare inequivocabile che esso segni un vero e proprio cambio di paradigma nell’affrontare i temi della penalità. Il punto di partenza dell’approccio adottato dal decreto legislativo n. 150/2022 è che la giustizia penale attraversa una crisi profonda.
Non si tratta soltanto di una crisi di inefficienza - ossia di incapacità di raggiungere gli obiettivi che la Costituzione le assegna con un’allocazione ragionevole di risorse -, ma di qualcosa di molto più radicale, che ha a che fare con l’essenza stessa della giustizia ordinaria. Nella società complessa nella quale viviamo, il modello di giustizia punitiva perfezionato negli ultimi due secoli non è più in grado - da solo - di realizzare il fine più alto che la Costituzione le assegna, ossia promuovere la coesione sociale, suturando le ferite aperte dalla commissione del reato attraverso la celebrazione di un processo giusto e l’eventuale applicazione della sanzione. D’altronde, la cronaca giudiziaria lo conferma quotidianamente; e le esplosioni di rabbia a seguito della lettura del dispositivo di Rigopiano e, prima, di Firenze (in relazione alla vicenda di Viareggio) sono lì a dimostrarlo plasticamente.
D’altronde, è da più di quarant’anni che si parla di declino di un sistema penale, che, in quanto disumano e inefficace, non è in grado di generare giustizia. Sino alla riforma Cartabia si era cercato di migliorarlo e riformarlo solo dall’interno. La novità del d.lgs. 150 è che si affianca alla prospettiva correttiva interna tradizionale un paradigma completamente nuovo. Allo schema concettuale sul quale si fonda la penalità contemporanea, che ruota intorno ai tre poli del reato/accertamento della responsabilità/ sanzione (schema plasticamente cristallizzato in quel capolavoro che è l’art. 27 Cost.), si sostituisce un paradigma fondato sulla triade conflitto/programma di giustizia riparativa/esito riparativo. Un paradigma che, con l’attenzione all’incontro, alla visione del volto dell’altro (secondo la lezione di Lévinas) e all’ascolto reciproco, tende a promuovere “il riconoscimento della vittima del reato e la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa attraverso la visione del volto dell’atro. e la ricostituzione dei legami con la comunità” (art. 43, comma 2, d.lgs. 150).
Il tema più delicato che il legislatore ha dovuto affrontare è quello dell’innesto del nuovo paradigma e della relazione tra due mondi che corrispondono a orizzonti di senso e a linguaggi radicalmente diversi. Ebbene, lo sforzo del delegato è stato quello di far coesistere e dialogare i due paradigmi, secondo un sistema fondato su una logica binaria.
Per i reati meno gravi (ossia quelli perseguibili a querela), la giustizia riparativa può configurarsi come vera e propria alternativa alla giustizia ordinaria: l’esito riparativo conduce infatti alla non proposizione della querela o alla sua remissione, espressa o tacita (secondo quanto previsto dal nuovo art. 152, comma 3, c.p.). è naturale infatti che il raggiungimento di un accordo riparativo determini il venir meno della volontà di punizione da parte della vittima, ossia della volontà di attivare la giustizia contenziosa. Per i reati più seri, la giustizia riparativa si colloca invece in una posizione di complementarità e di sinergia rispetto a quella contenziosa.
Può svilupparsi parallela a quella ordinaria - con garanzie ferree di impermeabilità del procedimento penale rispetto a quanto dichiarato nella conca della mediazione - e l’esito riparativo potrà rilevare tendenzialmente ai fini della commisurazione della pena.
In questa dinamica di fondo, il sistema prevede naturalmente la priorità della giustizia ordinaria. Per un verso, l’inizio di un programma di giustizia riparativa dovrà essere autorizzato dall’autorità giudiziaria procedente (questo il senso della norma-cerniera dell’art. 129-bis c.p.p.); per altro verso, l’autorizzazione non potrà essere concessa quando lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa comporti un pericolo concreto per l’accertamento dei fatti (art. 129-bis, comma 4, c.p.p.). Ed è proprio questa clausola generale a salvaguardare la stessa funzione cognitiva del procedimento penale, desumibile da plurime norme costituzionali (artt. 25, 27, comma 2, 111, 112 Cost.).
Con questi pesi e contrappesi, non mi pare siano fondate le preoccupazioni di chi ritiene che la giustizia riparativa potrà contaminare quella ordinaria producendo un abbassamento delle garanzie per l’imputato. Al contrario, se ci crederanno i magistrati e gli avvocati, e se verranno formati dei mediatori preparati, essa potrà dare un contributo fondamentale per raggiungere quegli obiettivi che - come si è detto - la sola giustizia punitiva non riesce a raggiungere.
Può essere, insomma, il dispositivo capace di dare attuazione a due delle promesse fondative della nostra democrazia. Da un lato, quella costitutiva dell’”essere in relazione” contenuta nell’art. 2 Cost., posto che la giustizia riparativa è geneticamente orientata alla riaffermazione della centralità delle persone coinvolte nel conflitto generato dal reato.
Dall’altro lato, quella “concreta utopia” dell’art. 3 Cost., dal momento che la giustizia riparativa può assumere una funzione liberante e tradursi in strumento per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della persona (tanto della persona indicata come autore dell’offesa, quanto della vittima), che derivano dalla commissione del reato. Una sfida culturale che può essere appassionante e feconda, a patto di armarsi di grande onestà intellettuale. I nemici principali della giustizia riparativa rischiano di essere proprio i giuristi, troppo abituati a guardare il mondo esclusivamente attraverso i loro occhiali.
*Ordinario di Diritto processuale penale Università di Genova










