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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2022

Confermata la linea dura alla vigilia della pronuncia della Corte costituzionale Sull’ergastolo ostativo il ministero della Giustizia gioca d’anticipo e conferma il regime punitivo per i condannati per gravi reati di mafia che non collaborano.

In tutto, numeri relativi a marzo, si tratta di 1.280 persone su 1.822 condannati alla pena a vita. Ampia parte del decreto legge all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di domani è infatti dedicata alle misure sul riconoscimento dei benefici penitenziari e soprattutto della libertà condizionale a questa particolare categoria di detenuti. Un intervento che arriva a una settimana dalla decisione della Corte costituzionale sul punto.

La Consulta (che già ha incrinato la preclusione assoluta sul fronte dei permessi premio), infatti, ha già in calendario nell’udienza dell’8 novembre l’esame della questione di legittimità sul versante, più delicato, della libertà condizionale. Una pronuncia ormai indifferibile dopo che la stessa Corte ha lasciato, nella passata legislatura, ampio spazio al Parlamento per legiferare. Camere che tuttavia non sono arrivate a chiudere l’intervento in tempo utile (come peraltro avvenuto anche negli altri due casi di monito “rafforzato”, il fine vita e il carcere ai giornalisti), neppure nello scorcio finale della legislatura.

Il testo del disegno di legge ha infatti ottenuto il 31 marzo l’approvazione della sola Camera, per poi impantanarsi al Senato. Ora il testo del decreto legge riproduce in maniera pressoché integrale i contenuti del provvedimento parlamentare. In particolare, il decreto legge conferma il complesso normativo attuale per il quale la richiesta di accedere alla liberazione condizionale, se presentata da condannati per gravi reati, può essere valutata nel merito solo se hanno collaborato con la giustizia, oppure nei casi di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione stessa.

In ogni caso, per questa categoria di detenuti la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato 3o anni di pena (per i condannati all’ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei 26 anni); occorreranno io anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell’ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all’ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono 5 anni).

La libertà vigilata, sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale, sarà comunque sempre accompagnata dal divieto di incontrare o mantenere contatti con i soggetti condannati per gravi reati (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale) e con i soggetti sottoposti a misura di prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia.

Quanto a benefici come permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà anche i condannati all’ergastolo ostativo potranno ottenerli, ma dovranno dimostrare di non essere più legati all’associazione criminale di appartenenza. Prova che potrà essere fornita attraverso l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna e la documentazione di specifici elementi che testimonino la propria estraneità alla criminalità organizzata.