di Giuseppe Deiana
Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2026
La recente vicenda pone interrogativi centrali per il diritto penale: la tenuta delle categorie dell’imputabilità minorile, la configurabilità dell’istigazione a delinquere in contesti digitali diffusi e i limiti dell’attuale sistema repressivo rispetto a fenomeni di radicalizzazione nichilista. Il recentissimo episodio verificatosi a Bergamo, da cui è emerso come il tredicenne che ha accoltellato in diretta social una insegnante fosse connotato da sfumature ideologiche estremizzanti e latamente riconducibili all’oscuro sostrato culturale sintetizzabile nel più ampio fenomeno “No Lives Matter” (NLM), impone una riflessione che travalica la mera qualificazione giuridica del fatto. La vicenda sollecita, infatti, interrogativi centrali per il diritto penale: la tenuta delle categorie dell’imputabilità minorile, la configurabilità dell’istigazione a delinquere in contesti digitali diffusi e i limiti dell’attuale sistema repressivo rispetto a fenomeni di radicalizzazione nichilista.
Sotto il profilo strettamente normativo, la condotta è astrattamente riconducibile alla fattispecie di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) - qualificazione che non presenta particolari criticità: l’azione violenta, diretta a ledere un bene primario quale la vita, integra pacificamente il paradigma tipico. Tuttavia, fermarsi a questo livello significherebbe ignorare il dato realmente qualificante: il contesto in cui la condotta si è originata, ossia quel retroterra subculturale e ideologico riferibile a estremismo digitale in cui la violenza viene non solo rappresentata, ma progressivamente normalizzata, banalizzata e, in alcuni casi, incentivata.
Tralasciando momentaneamente la pur feconda, e dirimente analisi sui profili in questa sede appena accennati, il nodo giuridicamente decisivo attiene ai profili di imputabilità del minore. Notoriamente, il nostro sistema penale non lascia incertezze all’interprete, rimettendo all’art. 97 c.p. il principio di non imputabilità del minore degli anni 14, e fissando all’ art. 98 c.p. la subordinazione della imputabilità dell’individuo alla capacità di intendere e di volere. Muovendo dal rigoroso dato codicistico, non può ignorarsi la portata dell’incidenza dei contesti digitali sui processi cognitivi e volitivi del minore. E infatti tale contingenza, lungi dall’essere circoscritta al mero piano esegetico o di astrazione, rischia di porre a rischio un altro elemento cardine dell’ordinamento, quello riferibile al reato di istigazione a delinquere.
L’art. 414 c.p. presuppone una condotta riconducibile a un soggetto determinato e idonea a provocare la commissione di reati: si comprende come nei vasti, spesso intangibili contesti digitali, tali presupposti risultino difficilmente individuabili. Di conseguenza, il quadro descritto impone una riflessione sulle possibili direttrici di intervento. Prelimarmente da auspicarsi un rafforzamento degli strumenti investigativi (funzionali a ricostruire i contesti digitali e a meglio individuare le dinamiche relazionali all’interno delle piattaforme), decisivo sarebbe un intervento legislativo genitore di nuove circostanze di fattispecie di reato già esistenti (il già richiamato reato di cui all’art. 414 c.p. potrebbe, ad esempio, essere rafforzato nella propria specifica applicazione dalla circostanza aggravante della istigazione digitale qualificata, in grado di contemplare la caratteristica della diffusività e dell’anonimato dei contenuti) o, addirittura arrivare a prevedere vere e proprie nuove fattispecie di delitti specifici relativi alla manipolazione e allo sfruttamento di minori online.
Concludendo, il caso di Bergamo rappresenta un segnale di trasformazione della devianza giovanile. Emergono soggetti giovanissimi, inseriti in ecosistemi digitali nei quali la violenza è normalizzata e talvolta incentivata, privi di moventi riconducibili alle categorie tradizionali; diretta conseguenza di ciò è che il diritto penale, fondato su principi di responsabilità individuale e causalità lineare, si trova di fronte a fenomeni che mettono in crisi tali categorie, senza tuttavia consentire deroghe ai principi fondamentali di colpevolezza e personalità della responsabilità penale. Duplice dunque, e ardua, la sfida: da un lato, adattare gli strumenti normativi e interpretativi a una realtà mutata, evitando però dall’altro che tale adattamento comprometta le garanzie essenziali del sistema.











