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di Vincenzo Giglio

terzultimafermata.blog, 22 maggio 2023

La sentenza di Cassazione n. 20841/2023, chiarisce che il regime degli arresti domiciliari è impraticabile se l’abitazione utilizzabile è stata occupata abusivamente. Nell’opinione del collegio di legittimità il provvedimento impugnato, con il riferimento al contesto di illegalità nel quale si trova l’immobile dove la misura dovrebbe essere eseguita e all’inapplicabilità, anche a prescindere da un giudizio in ordine alla meritevolezza della stessa, ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni per le quali ha respinto la richiesta della difesa.

La motivazione così resa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile dalla Cassazione. Il tribunale, sebbene in termini impliciti, inoltre, ha fatto correttamente riferimento a quanto disposto per gli arresti domiciliari dall’art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Il rinvio contenuto nell’art. 47-ter, comma 4, ord. pen., a fronte del quale il tribunale di sorveglianza fissa le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare secondo quanto stabilito dall’art. 284 cod. proc. pen., infatti, impone di ritenere che anche alla misura alternativa, che ha natura analoga agli arresti domiciliari, si applichi il divieto contenuto nell’art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen. L’art. 47-ter, comma 1, ord. pen., cui poi rinvia il comma 1-bis, d’altro canto, prevede che la detenzione domiciliare possa essere eseguita nella “propria” abitazione, ovvero in uno degli altri luoghi indicati, facendo in tal modo evidente riferimento a una situazione in cui il titolo, in virtù del quale il condannato ha la disponibilità dell’immobile, sia lecito.