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di Giampaolo Piagnerelli

 

Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2020

 

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 8 gennaio 2019 n. 235. La misura cautelare personale degli arresti domiciliari sussiste solo in presenza di un pericolo concreto e attuale. La vicenda. La Cassazione - con sentenza n. 235/2020 - ha precisato che il responsabile del distretto meridionale di Eni spa, avesse per diversi anni concorso all'inquinamento da idrocarburi del centro Olio Val d'Agri e per questo condannato.

L'imputato, però, ha presentato ricorso facendo presente che al momento era stato trasferito in Turkmenistan e che, quindi, non potesse rappresentare un pericolo attuale per attuare la misura cautelare. In particolare la Cassazione ha evidenziato come gli arresti non potessero certamente esser inflitti in considerazione della possibilità che in futuro al ricorrente potessero essere affidati incarichi sul territorio nazionale, analoghi a quelli nell'esercizio dei quali è stata realizzata la condotta contestata.

Una motivazione errata. A tal proposito i Supremi giudici hanno puntualizzato che si trattava chiaramente di motivazione del tutto congetturale, fondata su un'ipotesi di cui non sono indicate le ragioni per le quali l'assegnazione dell'imputato ad altro incarico in altra società del gruppo Eni, operante nel Turkmenistan, consentisse di ritenere attuale il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, che presupponessero poteri gestionali in imprese operanti e nel medesimo settore.