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di Giampaolo Piagnerelli


Il Sole 24 Ore, 19 maggio 2021

 

Illegittimo il regime carcerario se l'imputato - gravemente malato e immunodepresso - rischia la vita se contrae il Covid-19. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 19653/21. Con ordinanza del 3 dicembre il tribunale del riesame di Caltanissetta a seguito di appello del pm, ha applicato all'imputato la misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in relazione ai delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'uso delle armi, di sequestro di persona e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per il ricorrente il giudice non aveva dato seguito alla richiesta di applicare l'art. 275 Cpp, nonostante il suo stato di grave deficienza immunitaria per le cure chemioterapiche. La Suprema corte, nel decidere la questione, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ha ricordato che, in riferimento al rischio di contagio per la pandemia da Covid 19, l'incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute del detenuto per il rischio di contrarre l'infezione, ai sensi dell'art. 275 Cpp, deve essere concreta ed effettiva, dovendo tener conto sia delle patologie di cui risulta affetto il soggetto ristretto, tali da comportare, in caso di contagio, l'insorgere di gravi complicanze o la morte, sia delle obiettive condizioni dell'istituto penitenziario, per l'eventuale presenza di casi di contagio e la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione, atte a impedirne la diffusione.

Dunque ha errato, secondo gli Ermellini, il giudice di merito nel ritenere che l'indagato non rientrasse in una delle categorie di soggetti la cui condizione di salute pregressa rendesse certa o altamente probabile l'evento morte in caso di contagio da Covid 19. Valutazione sbagliata in quanto la patologia oncologica del ricorrente rientrava tra quelle segnalate dal Dap come statisticamente collegate a un elevato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19.

Non solo. Per il Palazzaccio non è sufficiente basarsi sull'assenza nell'istituto di casi di contagiati e sulla previsione dell'allocazione in luoghi separati dei detenuti positivi al Covid 19. Al contrario bisogna soffermarsi sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto, Inoltre deve essere valutata l'astratta idoneità dei presidi sanitari sanitari fruibili all'interno del penitenziario e l'adeguatezza concreta del percorso terapeutico idoneo alle esigenze del malato.