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di Benedetta Cacace

 

studiolegalebusetto.it, 20 maggio 2019

 

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 16557 del 2019. La legge non prevede, né per i detenuti in regime ordinario, né per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41bis ord. pen., videoconferenze o video colloqui e nemmeno permette di costruire "colloqui visivi sui generis", in quanto la legge delinea con precisione il concetto di "colloquio", così come quello di "corrispondenza telefonica".

Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso quella del Magistrato di sorveglianza che, in accoglimento dell'istanza presentata da un detenuto in regime di cui all'art. 41bis ord. pen., aveva ordinato alla Direzione della Casa Circondariale di consentirgli colloqui visivi periodici con il fratello, anch'esso detenuto, con il sistema della videoconferenza.

Secondo il Ministero il sistema di videoconferenza era stato introdotto a fini processuali ed era un errore autorizzarlo per altri scopi, perché così facendo si introduceva una nuova fonte di spesa in violazione dell'art. 81 della Costituzione. Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che il comma 2 quater dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, che regolamenta la materia dei colloqui per i detenuti sottoposti a tale regime, prevede che i colloqui siano svolti "in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti".

Inoltre la norma prevede che "solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato con provvedimento motivato del direttore dell'istituto e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque a registrazione". L'articolo 39, comma 10, del regolamento prevede espressamente il caso di corrispondenza telefonica con un congiunto o un convivente anch'esso detenuto, disponendo che è possibile se entrambi gli interlocutori sono stati autorizzati.

In sostanza di tratta di un ambito ampiamente regolamentato dalla legge che non prevede, né per i detenuti in regime ordinario, né per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41bis ord. pen., videoconferenze o video colloqui e nemmeno permette di costruire "colloqui visivi sui generis", in quanto la legge delinea con precisione il concetto di "colloquio", così come quello di "corrispondenza telefonica".

La Corte di Cassazione ha chiarito che non intende negare l'interesse per l'evoluzione tecnologica al fine di rendere più agevole la corrispondenza telefonica tra i detenuti, tuttavia è compito del legislatore fornire le indicazioni vincolanti che sono dettate per i vari ambiti della vita penitenziaria. Pertanto dovrà essere una norma a disciplinare la materia, stabilendo in che modo i colloqui telefonici permessi dalle norme sopra richiamate possano essere estesi a quelli videotelefonici.