di Adelaide Caravaglios
Italia Oggi, 26 agosto 2024
Al detenuto in regime di carcere duro (art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario) niente farina né lievito: lo hanno stabilito i giudici della I sezione penale della Cassazione nella sentenza 23731 del 13/6/2024, annullando senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo dell’uomo disponendo che l’istituto penitenziario gli consentisse l’acquisto di farina e lievito. A parere del tribunale il divieto imposto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, giustificato con “la potenziale pericolosità della farina che, dispersa nell’aria, a seguito di innesco, può dare vita ad una nube incendiaria o esplosiva”, era “irragionevole” sia perché veniva consentito l’acquisto di prodotti alimentari.










