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di Anna Grippo

casertanews.it, 21 settembre 2026

La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi si è pronunciata sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Casa Circondariale di Sassari nel procedimento nei confronti di Domenico Belforte avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari. La prima sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, annullando senza rinvio i precedenti provvedimenti della magistratura di Sorveglianza di Sassari che avevano dato ragione al detenuto. Era stato proprio Belforte a presentare reclamo. Il magistrato di Sorveglianza aveva inizialmente disposto che l’amministrazione carceraria gli permettesse di acquistare, attraverso l’impresa di mantenimento dell’istituto, un lettore cd e tre compact disc. Il dispositivo avrebbe potuto essere utilizzato nella camera di pernottamento senza particolari limiti, anche durante le ore notturne.

La decisione era stata successivamente confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Nell’ordinanza del febbraio 2026 veniva evidenziato come nel carcere fossero già 31 i detenuti autorizzati a possedere complessivamente 123 compact disc. Secondo i giudici sardi, le esigenze di sicurezza avrebbero potuto essere garantite attraverso controlli e limitazioni sul numero e sui tempi di consegna dei supporti. Ministero e Dap hanno però impugnato il provvedimento. Tra le questioni sollevate, il peso delle verifiche necessarie per escludere eventuali manomissioni degli apparecchi elettronici e le maggiori criticità legate all’utilizzo durante la notte, quando la vigilanza all’interno dell’istituto è ridotta.

La Cassazione ha accolto questa impostazione. Per i giudici, l’amministrazione penitenziaria può impedire l’acquisto e la detenzione di lettori e supporti musicali quando i controlli necessari comportano un impiego eccessivo delle risorse disponibili. Una linea particolarmente rigorosa nel regime del 41 bis, dove le misure di sicurezza sono finalizzate anche a impedire che dispositivi apparentemente innocui possano essere modificati o utilizzati per comunicazioni non consentite.