Il Centro, 12 marzo 2024
Per i giudici della Cassazione un detenuto sottoposto al regime differenziato previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penale non può avere in cella un “dispositivo di lettura musicale”. La Cassazione ha accolto un ricorso del ministero della Giustizia cancellando una decisione del tribunale di sorveglianza dell’Aquila che invece aveva detto sì alla richiesta di un camorrista recluso nel penitenziario di Preturo con pesanti accuse a carico
Per i giudici dell’Alta Corte “la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di regime penitenziario differenziato 41-bis, è legittimo il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti.
Va dunque ribadita la necessità che il tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare compact disc a uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.
Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Nel caso concreto ora in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non emerge che il tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione dei suddetti princìpi.
Le affermazioni contenute nell’ordinanza, circa le operazioni di messa in sicurezza - che il personale di polizia penitenziaria è chiamato a eseguire in materia - non dimostrano che sia stata adeguatamente valutata la loro incidenza sull’effettiva organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali. L’ordinanza quindi dev’essere annullata con rinvio al tribunale di sorveglianza dell’Aquila che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma valutando in modo compiuto sulla base di approfondimenti argomentativi, nel rispetto dei princìpi richiamati”.










