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di Pietro Alessio Palumbo

Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 2025

La Corte di Cassazione fa chiarezza sullo specifico caso dei detenuti 41bis, escludendo che i detenuti possano avere qualsivoglia contatto con l’esterno. La Corte di Cassazione (sentenza 6753/2025) ha chiarito che il diritto allo studio dei detenuti - anche quando sottoposti a regime speciale - è un cardine delle disposizioni dirette ad agevolare il percorso di studi del detenuto studente. Ciò anche attraverso intese ad hoc con le autorità accademiche, eventualmente adattando l’esercizio dello stesso diritto allo studio alla situazione effettiva dei detenuti, in coerenza con gli scopi di pubblica sicurezza che informano detto regime speciale. E, nello specifico caso dei detenuti 41bis, escludendo che i detenuti possano avere qualsivoglia contatto con l’esterno, se non quelli strettamente necessari in casi eccezionali che, in tali ipotesi, devono avvenire sotto il diretto e costante controllo dell’amministrazione penitenziaria. Su queste coordinate, la Suprema Corte ha ritenuto che nella vicenda, i provvedimenti dei giudici di sorveglianza, al di là anche della sostanziale sovrapponibilità degli argomenti utilizzati, erano entrambi corretti e la motivazione in questi resa, con il riferimento alle modalità di svolgimento del tirocinio e di come queste fossero incompatibili con il regime di detenzione cui era sottoposto il detenuto, perfettamente adeguati. Il diniego di svolgere il tirocinio universitario presso una farmacia, diretto a prevenire il pericolo della interlocuzione del detenuto con soggetti non aventi titolo alla comunicazione, era coerente con il sistema e, pertanto, conforme al principio di ragionevolezza delle restrizioni, poiché il rispetto e la tutela del diritto allo studio del detenuto devono essere bilanciati, sempre, con le esigenze di tutela della collettività e con le condizioni previste a tal fine per la misura di cui al 41bis dell’Ordinamento Penitenziario. Infatti, in questa prospettiva, il contenuto tipico e necessario del regime stesso è indicato nelle disposizioni contenute nella disciplina penitenziaria che elenca una serie di misure specifiche volte a impedire la continuazione delle attività criminali.