di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 8 ottobre 2019 n. 41235. Il no ai benefici penitenziari, con la condanna all'ergastolo ostativo, scatta anche quando l'aggravante del metodo mafioso per agevolare il clan non è stata formalmente contestata, ma verificata come sussistente dal Tribunale di sorveglianza, attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna. Pesa, infatti, la qualificazione sostanziale dei delitti giudicati.
La Corte di cassazione, con la sentenza 41235, respinge il ricorso contro la decisione del tribunale di sorveglianza di negare, una volta accertata la collaborazione impossibile, la concessione della liberazione condizionale, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà o della detenzione domiciliare. Diversi i retati contestati al ricorrente: dalla detenzione di armi, con l'aggravante del metodo mafioso, ad un duplice omicidio.
Le misure alternative erano state negate in considerazione dell'ostatività derivante da reati, i due omicidi in particolare, commessi per favorire le famiglie della 'ndrangheta locale. Inutilmente la difesa aveva depositato una memoria in cui eccepiva l'incostituzionalità dell'articolo 4bis della legge 354/1975, per la parte in cui escludeva che il condannato all'ergastolo, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla norma, o per agevolare l'associazione mafiosa, potesse essere ammesso a misure alternative, in assenza di una collaborazione con la giustizia.
I giudici negano anche che nello specifico si potesse parlare di collaborazione impossibile, perché il ricorrente, latitante per otto anni grazie alla copertura della 'ndrangheta, avrebbe potuto offrire un contributo non marginale nella ricostruzione di fatti, anche in ragione del ruolo rivestito nel gruppo e grazie alle informazioni apprese in carcere. Per la difesa dell'imputato la preclusione, in assenza di collaborazione, renderebbe vano il trattamento penitenziario e la regola della flessibilità della pena in funzione della rieducazione del condannato. Inoltre la decisione di non "pentirsi" poteva essere dettata, non solo dalla volontà di mantenere buoni rapporti con i clan, ma dal timore per la propria incolumità, per quella dei familiari o dalla scelta di non accusare i prossimi congiunti.
Infine il ricorrente invoca la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla pena perpetua, considerata strutturalmente "riducibile" e oggetto di periodica verifica, per accertare se il detenuto abbia fatto progressi che rendano possibile il suo inserimento nel contesto della vita sociale. Ma la Cassazione conferma il no del tribunale, ricordando che, nel caso in esame, l'ergastolo ostativo, non consente alcuna rivalutazione, in assenza di una collaborazione con la giustizia. Nelle specifico inoltre la Suprema corte sottolinea che non erano ancora stati scontati i 26 anni che, pur cadendo i reati ostativi, avrebbero in teoria aperto alla possibilità della liberazione condizionale. Nulla da fare anche per la semilibertà, possibile in genere per i condannati all'ergastolo ma solo se c'è la certezza di un lavoro.










