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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2020

 

L'emergenza sanitaria può bloccare anche le procedure di estradizione, se il sistema carcerario del Paese di consegna non offre garanzie sufficienti. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 30007 della Sesta sezione penale depositata ieri.

La Corte ha così annullato la pronuncia della Corte d'appello conia quale era stata invece dispostala consegna di un cittadino peruviano accusato di rapina pluriaggravata. Tra i motivi del ricorso, la difesa aveva messo in particolare evidenza il fatto che la richiesta fosse stata accolta malgrado dal Perù fossero arrivate, attraverso l'Ambasciata, risposte generiche a una serie di questioni sollevate dalla stessa Corte d'appello sulle condizioni di detenzione cui sarebbe stato sottoposto l'accusato.

Per la Cassazione le argomentazioni della difesa sono condivisibili. Innanzitutto è stata omessa l'indicazione dell'istituto nel quale il cittadino peruviano sarebbe stato recluso e sono state fornite solo osservazioni generiche sulle condizioni di rispetto delle libertà in condizioni peraltro di complessivo forte sovraffollamento. Inoltre, è stato garantito dalle autorità del Perù che il sistema penitenziario ha come obiettivi rieducazione e riabilitazione, senza però dare indicazioni sul numero e la rilevanza di rivolte e sulle loro conseguenze.

E proprio in relazione alle rivolte, a giudizio della Cassazione, avrebbe meritato di essere analizzata e valutata nel dettaglio l'ampia documentazione fornita dalla difesa sull'esistenza di un forte rischio Covid nelle carceri peruviane. Proprio in rapporto al pericolo di un'ampia diffusione dell'epidemia nelle carceri peruviane infatti la sentenza ora annullata avrebbe dovuto esprimersi. Tanto più davanti alle risposte del tutto incomplete fornite dall'Ambasciata del Perù sulle condizioni igienico-sanitarie.