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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019

 

Corte di Cassazione - Sezione VI - Sentenza 8 ottobre 2019 n. 41246. La rappresentanza sindacale delle forze dell'ordine non era legittimata a costituirsi parte civile contro i manifestanti "No Tav", per le lesioni riportate dagli agenti in occasione delle violente proteste contro l'apertura del cantiere dei lavori per la galleria ferroviaria della tratta Torino-Lione.

La vicenda degli scontri tra Polizia e No Tav del 3 luglio 2011 si arricchisce delle motivazioni della Cassazione riportate nella sentenza n. 41246 di ieri, che decide - annullando con rinvio la decisione della Corte di appello di Torino - il ricorso di legittimità di 4 manifestanti imputati per i reati violenza e lesioni commessi in concorso contro le forze di polizia. Annullate le statuizioni legate alla costituzione del sindacato come parte civile, per il resto la Cassazione rinvia la causa affinché venga meglio motivata l'esclusione della causa di non punibilità e l'aggravante dell'aver agito in concorso per i manifestanti.

Il sindacato - Spiega la Cassazione che, la partecipazione al processo del sindacato di polizia è giustificata solo nel caso di violazioni alla condizione lavorativa dei poliziotti: sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute e dell'integrità fisica del poliziotto, in quanto lavoratore. E, di conseguenza, il giudizio della Cassazione è sul punto netto, quando afferma che quanto avvenuto, cioè uno scontro anche fisico e violento tra manifestanti e agenti rappresenta in realtà un rischio connesso al lavoro di quest'ultimi. Quindi lo scontro di piazza non rappresenta quell'attentato alle condizioni di lavoro degli agenti, che giustifica la tutela e l'azione del sindacato di appartenenza. Escluso anche che il sindacato in tal caso potesse agire a tutela della generica onorabilità della categoria di lavoratori che rappresenta.

Gli atti violenti - La sentenza è molto interessante nei rilievi sui criteri utilizzabili per poter attribuire un gesto criminoso a una persona di cui viene rilevata, ad esempio fotograficamente, la presenza sulla scena di una manifestazione collettiva. Si chiarisce che, per l'attribuzione di specifiche condotte penalmente rilevanti, va raggiunta una prova piena e che non basta l'accertata presenza sui luoghi per essere ritenuti responsabili di tutti gli accadimenti registrati in una data situazione.

Non poteva quindi essere sufficiente ai giudici di merito - per condannare i manifestanti ricorrenti per le violenze fisiche e i danni contro la polizia o per i danneggiamenti al cantiere - far constatare l'esistenza di rilievi fotografici della loro presenza in una data ora del giorno della protesta. Infatti, la Cassazione precisa che, i reati di cui si vuole attribuire la responsabilità penale, che è personale, a chi partecipa a una manifestazione collettiva non possono essere accertati solo sulla base di una rilevazione temporalmente troppo distante dallo specifico fatto.

Il concorso - Lo stesso rilievo di legittimità è stato fatto sul punto del concorso materiale o morale ai fatti violenti: va dimostrato il contributo materiale o morale senza necessità di un previo accordo. Ma è aggravante che non può essere desunta de plano dalla compresenza degli imputati.

La reazione scusabile -Infine, andrà ripetuto anche il giudizio di merito sulla negata applicazione dell'invocata causa di non punibilità, prevista per chi reagisce all'uso abusivo della violenza da parte della polizia. In questo caso si dibatte sul come i lacrimogeni siano stati impiegati, ad esempio se ad altezza uomo, e se ciò avvenne prima o dopo il lancio degli oggetti da parte dei manifestanti. Sul punto la Cassazione è chiara nell'affermare che sussiste la non punibilità quando l'atto dell'agente sia oggettivamente illegittimo e non viene meno se manchi la consapevolezza di tale illegittimità.