di Emilia Rossi*
Il Dubbio, 6 novembre 2025
In carcere le prassi si consolidano nel tempo fino a farsi legge: pratiche che si affermano in via di fatto e si perpetuano, circolari silenziose che le traducono in regole, di cui si perde traccia nella massa tentacolare della burocrazia penitenziaria, che si insinuano nelle norme dell’ordinamento penitenziario fino a snaturarle. È esattamente in questo sistema “legiferativo” che si inserisce la circolare del 21 ottobre scorso, emanata dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento del DAP, Ernesto Napolillo, che accentra sul suo Ufficio l’autorizzazione di tutti gli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo che si vogliano realizzare negli Istituti con circuiti di Alta sicurezza, anche se rivolti esclusivamente ai detenuti comuni, di media sicurezza.
La circolare ha già dato efficace prova di sé in poco più di dieci giorni: nel carcere di Padova, da un giorno all’altro, è stato annullato un evento del progetto Kutub Hurra (libri liberi), attivo da più di due anni, che sarebbe consistito nella consegna alla biblioteca di un centinaio di libri in arabo. Le ragioni delle autorizzazioni e dei dinieghi sono rimesse all’ampia discrezionalità dell’amministrazione che non subisce controlli o reclami di alcun genere. L’orientamento che le tiene insieme, però, è uno ed è chiarissimo: la chiusura del carcere su sé stesso, la dissuasione dell’integrazione del carcere con la società che lo circonda, espressa chiaramente con l’invito, che chiude la circolare, a non “esternalizzare” l’organizzazione e la gestione delle attività.
Insomma, in un momento in cui la ricchezza delle attività all’interno del carcere costituisce l’unica ancora di salvezza da giornate vuote al chiuso di una cella sovraffollata, e una delle poche risorse disponibili per mantenere l’equilibrio in Istituti che hanno superato il limite del decoro e del rispetto della dignità umana, il DAP che fa? La ostacola e depaupera. Poco male, si potrebbe pensare, se l’Amministrazione la fornisse lei, questa ricchezza. E invece no: la chiusura alla partecipazione della comunità esterna all’opera di risocializzazione si accompagna alla cronica povertà delle risorse dell’Amministrazione penitenziaria per realizzare un’offerta minimamente congrua a chi ne ha diritto.
L’effetto autentico di questo provvedimento si risolve, quindi, nel configurare il carcere come luogo di sola restrizione, di contenimento, dove la pena trova il suo valore nell’afflittività della deprivazione. Peraltro, questa circolare è solo il punto di arrivo di una serie di altre, che partono da quella del 1997, richiamata in una nota della stessa Direzione del 15 aprile scorso (una specie di preavviso di quello che era in preparazione), e che hanno sempre più moltiplicato i centri decisionali per l’autorizzazione delle attività in carcere.
In sostanza, il parere del direttore alla richiesta di svolgere un evento o un’attività, è sempre passato dalla preventiva autorizzazione del Provveditorato prima di essere inviato all’unica autorità titolare del potere di autorizzare: quella del magistrato di sorveglianza.
E questo è accaduto ritagliando all’interno della norma di riferimento, l’art. 17 o. p., un meccanismo di passaggi interni che, tuttavia, lasciavano intatta la titolarità della decisione finale. La circolare del 21 ottobre ha un cambio di passo: l’autorizzazione espressa direttamente dalla Direzione generale del DAP esautora il potere decisionale del Giudice di sorveglianza e, di fatto, si pone in deroga alla norma dell’ordinamento penitenziario. Perché è chiaro che la richiesta di attività rivolta al DAP e non accolta, non ci arriva nemmeno davanti al magistrato di sorveglianza.
Ma la circolare è un atto amministrativo che non rientra tra le fonti normative primarie, non può derogare a una norma di legge. Allora, prima di arrendersi all’ultimo prodotto di prassi restrittive, vale la pena interrogarsi sugli strumenti giurisdizionali che si possono attivare per ripristinare l’ordine corretto delle regole e restituire al Giudice quello che un dipartimento ministeriale gli ha tolto. Altrimenti, nel silenzio del carcere e nel disinteresse generale anche della magistratura, fatta eccezione solo per la componente di Area Democratica per la Giustizia, va a finire che si realizza sul serio il potere dell’esecutivo sulla giurisdizione, fuori del rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura che l’articolo 104 della Costituzione di oggi e, magari, di domani, assicura.
*Avvocato











