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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2026

Nel caso in cui anche il secondo giudice si ritenga incompetente, ma contemporaneamente statuisca sulla misura provvisoria adottata da quello che ha ritenuto la propria incompetenza, la cautela è valida ab origine, Le sezioni Unite penali della Corte di cassazione - con la sentenza n. 19562/2026 - hanno chiarito la validità delle misure adottate nell’ambito di un conflitto negativo di competenza effettivamente sollevato davanti alla Cassazione, ma con contestuale rinnovazione della misura cautelare provvisoriamente adottata dal primo giudice che ha ritenuto di essere incompetente.

Di regola in effetti come spiega la Cassazione il secondo giudice dovrebbe in via alternativa o rinnovare l’ordinanza cautelare del primo giudice (entro 20 giorni) o sollevare il conflitto negativo davanti al giudice di legittimità senza assumere alcun provvedimento cautelare.

Ma, se come nel caso portato all’attenzione delle sezioni Unite, il secondo giudice provveda a entrambe le cose ossia a rinnovare la misura e ad affermare la propria incompetenza la misura risulterà pienamente valida a partire dalla sua iniziale adozione. E, soprattutto il conflitto negativo di competenza andrà ritenuto insussistente. La misura dovrà essere validamente rinnovata rispettando il termine di 20 giorni dalla prima adozione.

Lo stesso termine che decorre eventualmente dalla decisione della Cassazione sul conflitto di competenza ritualmente sollevato.

Nel risolvere il contrasto di orientamenti emerso il massimo consesso nomofilattico ha espresso il seguente principio di diritto: non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice delle indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’articolo 27 del Cpp, invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’articolo 28 del Cpp, disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’articolo 27 del Cpp dal secondo giudice resta valida ed efficace.