di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 17 febbraio 2025
Stefano Ceccanti: “Nella Prima Repubblica un certo squilibrio si è venuto a creare per la crisi degli assetti tradizionali del sistema dei partiti più che per iniziativa autonoma del potere giudiziario. L’articolo 68 della Costituzione prevede sempre alcune garanzie per i parlamentari”, afferma il professore Stefano Ceccanti, Ordinario di diritto pubblico comparato all’Università La Sapienza e, nella scorsa legislatura, deputato del Partito democratico.
Professor Ceccanti, prima di ogni valutazione, può illustrarci l’evoluzione che ha avuto l’istituto dell’immunità parlamentare?
Il testo vigente oggi prevede alcune garanzie, ossia l’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio del mandato parlamentare, l’autorizzazione del Parlamento per perquisizioni personali o domiciliari, arresti, privazione della libertà personale, detenzione tranne nei casi di condanna definitiva e di flagranza di reato, intercettazioni, sequestro di corrispondenza. In origine però c’erano due differenze, due tutele in più, venute meno nel 1993. Quella più importante che è venuta meno è l’autorizzazione a procedere per i procedimenti penali; l’altra era l’autorizzazione per le condanne definitive. È la prima cosa che è diventata oggetto di dibattito.
Secondo lei, i padri costituenti come avrebbero commentato l’assetto attuale. Lo “stravolgimento” è stato innegabile…
Sappiamo che i costituenti avevano ritenuto allora di dover equilibrare una fortissima autonomia della magistratura con altrettanto forti garanzie per i parlamentari, specie di opposizione. Però sarebbe abusivo attribuire loro dei commenti sul sistema post 1993. Non è possibile far loro dire né che avrebbero ritenuto intangibile la formulazione di allora né preferibile quella attuale. Il giudizio appartiene alla nostra responsabilità. In ogni caso, comunque, la Costituzione non appartiene a nessuno, neanche a coloro che l’hanno scritta, per quanta deferenza si possa e si debba avere nei loro confronti. Non saremmo comunque tenuti a ritenere indiscutibile il loro parere, come neanche quello di chi cambiò l’articolo nel 1993.
Non ritiene però un “errore” la formulazione vigente? In particolare l’aver tolto l’autorizzazione a procedere per i procedimenti penali?
Francamente no e mi spiego. Soprattutto nella prima legislatura quella garanzia servì a difendere le prerogative del Parlamento e in specie degli eletti dell’opposizione rispetto a un potere giudiziario che i costituenti temevano come invasivo perché non aveva avuto una forte discontinuità rispetto al regime. Con l’andare degli anni il diniego dell’autorizzazione divenne però un blocco generalizzato verso qualsiasi reato, del tutto sconnesso dall’attività parlamentare. C’erano quindi delle ragioni di fondo nella revisione del 1993.
La politica secondo lei non dimostrò “debolezza” decidendo di rivedere l’immunità parlamentare?
Ovviamente c’era anche un elemento di debolezza in quella scelta, ma da decenni i più attenti osservatori e studiosi del Parlamento avevano denunciato la trasformazione di quella garanzia in senso corporativo, di autodifesa arbitraria. Per cui credo che le ragioni positive, di scelta, prevalessero su quelle negative di debolezza.
Sullo sfondo rimane però sempre il tema irrisolto del rapporto della politica la magistratura. Crede che si arriverà mai a un punto di equilibrio?
Dovremmo più lavorare in positivo, nel senso della costruzione di governi stabili ed efficienti per raggiungere questo equilibrio, più che in negativo. In fondo anche nella cosiddetta prima Repubblica un certo squilibrio si è venuto a creare per la crisi degli assetti tradizionali del sistema dei partiti più che per iniziativa autonoma del potere giudiziario, che ha spesso beneficiato per espandersi di leggi fatte dal Parlamento. Se poi, in questo quadro, vogliamo andare anche verso la separazione delle carriere in termini di principio sono d’accordo, ma attenzione a fare confusione mescolandola con scelte deresponsabilizzanti quali quella del sorteggio per i componenti del Consiglio superiore della magistratura.











