di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 25 luglio 2021
La prescrizione dei reati è divenuta terreno di discussione in ambito politico, non solo per la fase in cui si trova la relativa riforma (Parlamento, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri), ma anche per i facili e contrapposti slogan che permettono all'una e all'altra forza politica di sventolare bandierine identitarie. Il livello del dibattito, quando semplicemente non è adeguato alla serietà del tema, è ora offeso dal prevalere di considerazioni puramente politiche sui tempi e modi di risoluzione del garbuglio in cui il governo si è cacciato.
Il governo e la sua eterogenea maggioranza -anche profondamente, ma senza averne la parvenza- stanno cercando di modificare gli effetti della legge che va sotto il nome del ministro Bonafede (di eliminazione della prescrizione dei reati dopo la sentenza di primo grado). All'esito dei lavori della Commissione ministeriale Lattanzi, la soluzione adottata e portata in Consiglio dei ministri, come base di successivi affrettati interventi per consentire ai ministri 5Stelle di approvarla, consiste nell'aggiungere al decorso dei termini di prescrizione del reato, una specie di prescrizione del processo che conduce alla improcedibilità se il processo non si conclude entro due anni in appello e poi un anno in Cassazione.
Quei termini sono allungati per certi reati (come la corruzione), ma definiti in astratto, senza considerazione della maggiore o minore gravità del fatto in concreto e della complessità dei processi che, caso per caso, li riguardano. Basta pensare a un processo per corruzione, che può vedere imputato chi è stato fotografato o sorpreso con la mazzetta in mano oppure un altro con uno o più imputati in una articolata vicenda di passaggi di denaro all'estero con difficili perizie finanziarie e necessità di collaborazione di stati esteri. E il giudizio della Corte europea dei diritti umani cui si pretende di richiamarsi, conformemente a ciò che suggerisce il buon senso, segue certo qualche automatismo nel definire i tempi ragionevoli, ma considera sempre le circostanze (complessità, interessi in gioco, ecc.) che rendono possibili tempi più brevi o giustificano tempi più lunghi.
In più il meccanismo adottato assegna un'importanza determinante all'operare delle Corti di appello, diverse delle quali sono ora ben lontane dal livello di efficienza richiesto per rimanere nei termini che la legge dovrebbe fissare. La conseguenza è che un imputato condannato in primo grado potrebbe facilmente vedere vanificata la sua sentenza con una sopravvenuta improcedibilità in appello, che lascerebbe senza risposta la domanda sulla innocenza o colpevolezza. E così un imputato assolto in primo grado con una sentenza appellata dal pubblico ministero. Se nei due anni non sopravvenisse la sentenza della Corte d'appello, la sentenza di assoluzione cadrebbe nel nulla della improcedibilità che colpirebbe il processo (anche se si prevede che l'imputato possa rinunciare allo scattare della improcedibilità). Il tutto mentre il reato in sé non è prescritto. Non prescritto, ma non giudicabile! Le conseguenze negative sono facilmente immaginabili sulla posizione dell'imputato e su quella delle parti offese: queste ultime costrette a sopportare una loro nuova corvée giudiziaria per ottenere soddisfazione.
La massa di processi che, particolarmente nelle Corti di appello, costituiscono l'enorme arretrato che connota la realtà italiana (rendendo improponibili esempi di legislazioni che operano in paesi che conoscono una ordinaria, sollecita giustizia), con il nuovo sistema proposto dal governo ancor più di ciò che già avviene, renderebbe inevitabile la scelta di quali processi trattare nei due anni e quali gettare nella improcedibilità. Gravissimo impegno e potere rimesso in capo ai presidenti delle Corti (o della loro cancelleria), con buona pace degli idolatri della obbligatorietà della azione penale e della indipendenza della magistratura, anche qui impropriamente richiamate.
L'esigenza di ragionevole durata dei processi fissata dalla Convenzione europea dei diritti umani e dalla norma costituzionale che ne è derivata, stabilisce il corrispondente diritto per le parti processuali. Si ignora però che quel diritto, una volta iniziato il processo, richiede, in tempi ragionevoli e non standardizzabili di anni fissi, una decisione nel merito, non una cessazione del processo per incapacità dello stato di concluderlo. È così prevedibile che con gli effetti della riforma l'Italia riporterà condanne da parte della Corte europea dei diritti umani, non più per la durata dei processi, ma per la loro non conclusione con una decisione nel merito. E così avverrà in sede di Unione Europea: essa lamenta che le prescrizioni di reati riguardanti i suoi interessi finanziari rendono inefficace la necessaria repressione delle violazioni delle norme europee. La denunzia delle carenze italiane si trasferirà immediatamente sugli effetti della nuova normativa. Non più per le troppe prescrizioni, ma per le troppe improcedibilità. Perché ovviamente il problema è la lentezza dei processi: le prescrizioni ne sono la conseguenza.
La Commissione Lattanzi aveva sì articolato l'ipotesi su cui le forze politiche si sono poi confrontate, ma aveva preferito una soluzione diversa, coerente con le categorie tradizionali italiane che qualificano l'istituto della prescrizione. Essa prevedeva rilevanti modifiche alla disciplina della prescrizione, tali da privilegiare nei tempi la trattazione in appello dei processi per reati prossimi alla prescrizione (così impedendola) e sollecitare la conclusione nel merito anche degli altri, nei termini previsti come ragionevoli. Il tutto considerando le diversità operative derivanti dal diverso carico delle corti. Ma tale proposta è stata subito abbandonata. Il terreno del lavorio politico è stato cercato altrove. Ora si dice che sono possibili ulteriori "aggiustamenti tecnici". Ma poi -senza perder tempo- si va alla decisione. Peccato. Sarebbe ancora possibile una sana resipiscenza. L'altra soluzione, che la Commissione Lattanzi aveva proposto, è ancora sul tavolo, con la forza della sua serietà.











