sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2026

Avvocati in rivolta non solo sulla ormai proverbiale norma sul rimpatrio “volontario” dei migranti. A non convincere c’è anche la stretta sugli stupefacenti, mentre tra gli emendamenti approvati spunta il sequestro dei contenuti online del profilo social personale. Per le Camere penali è a rischio di incostituzionalità la previsione introdotta all’ultimo al Senato che, per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, esclude la lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti o per le modalità dell’azione, le condotte sono poste in essere in modo continuativo e abituale.

I penalisti ricordano che la disposizione oggi circoscritta è stata introdotta con una finalità chiara e specifica: attenuare il rigore del sistema repressivo nei confronti di condotte caratterizzate da una ridotta offensività, piuttosto riconducibile a forme di criminalità minore e marginale. Anche davanti a una giurisprudenza che ne ha ristretto il campo di applicazione, il vero spirito della norma è stato ribadito dalla Corte costituzionale nel 2025 quando ha contestato l’irragionevole esclusione del reato dall’accesso alla messa alla prova, sottolineando che lo spaccio di lieve entità costituisce un fatto di limitata offensività che si traduce in un’ipotesi attenuata rispetto alla fattispecie base e coerente con gli obiettivi di risocializzazione dell’istituto.

Per le Camere penali allora “l’emendamento approvato si pone pertanto in netto contrasto con i principi costituzionali che regolano la materia penale, poiché introduce un automatismo fondato su criteri generici e indeterminati, quali la continuità e l’abitualità della condotta, elevandoli a cause di esclusione del fatto di lieve entità. In tal modo, si sottrae al giudice ogni spazio di valutazione in concreto, precludendo la possibilità di una risposta sanzionatoria proporzionata al reale disvalore del fatto”.

Il rischio è di equiparare situazioni profondamente diverse, compromettendo la necessaria proporzionalità della risposta punitiva. “Una scelta - concludono i penalisti - che, lungi dal rafforzare l’efficacia del sistema di contrasto, finirà tragicamente per aggravare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e per incidere negativamente sui principi di offensività, ragionevolezza e personalizzazione della pena, senza apportare alcun contributo concreto alla repressione dei fenomeni criminali più complessi che si dichiara di voler combattere”.

E nel testo del decreto compare poi, nel contesto delle misure dedicate alla criminalità minorile, un intervento per estendere, modificando le disposizioni attuative del Codice di procedura penale, il sequestro preventivo, comprendendo anche i contenuti online del profilo personale e i relativi dati. Misura da applicare attraverso ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell’informazione di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l’accesso al profilo, garantendo comunque, se tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite. Modificato poi anche il fermo di prevenzione introducendo una misura specificamente dedicata ai minorenni. Quando infatti la persona oggetto dell’accompagnamento negli uffici di polizia è di età inferiore ai 18 anni deve esserne data immediata notizia a chi esercita la potestà genitoriale, oltre che al pm minorile.