di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2026
Ma all’amministrazione dimostrare il contrario. Al detenuto, per il risarcimento, basta indicare periodo e nome della struttura. Non spetta al detenuto - che chiede il risarcimento per trattamenti inumani e degradanti - provare il sovraffollamento, ma è l’amministrazione penitenziaria che deve dimostrare il rispetto dei parametri indicati dalla Cedu, a iniziare dai tre metri come minimo spazio vitale. Per la Cassazione è un dovere agevolare l’accesso ai rimedi compensativi riducendo la situazione di oggettivo svantaggio in cui si trova chi è ristretto nel far valere le sue ragioni. La Suprema corte, accoglie così il ricorso di un detenuto, contro il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva, senza fare alcuna verifica, bollato come inammissibile la sua richiesta di risarcimento, perché non aveva indicato le specifiche condizioni del trattamento penitenziario, subito in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.
Carenze igieniche e sanitarie - In Cassazione passa la linea del difensore. L’istanza indicava, infatti, sia il periodo di detenzione, in relazione al quale era stata fatta la domanda di risarcimento, sia gli istituti in cui il ricorrente era stato. Una richiesta di indennizzo giustificata non solo dal mancato rispetto dei metri quadrati minimi richiesti nelle camere detentive, ma anche dalla carenza delle più elementari condizioni igieniche e sanitarie. A questo si aggiungeva la scarsa illuminazione, la mancanza di riscaldamento e acqua calda e l’assenza di personale sanitario.
Accesso ai rimedi compensativi senza barriere - Una condizione che, né il detenuto, né il difensore potevano indicare in modo analitico non avendo elementi, per dimostrare le violazioni. Informazioni che, invece, l’Amministrazione penitenziaria possiede. E può, dunque, trasmetterle al magistrato di sorveglianza, il quale ha, in ogni caso, il potere di acquisirle d’ufficio. Il detenuto può limitarsi a indicare le date e il posto. La Cassazione ricorda che la violazione dell’articolo 3 della Cedu dà diritto a un risarcimento, parametrato al periodo vissuto non in linea con le norme convenzionali o a uno sconto di pena. Rimedi al quale il detenuto deve avere accesso, senza troppe barriere.
Verità presunta quanto afferma il detenuto - I giudici di legittimità affermano, dunque, che esiste una presunzione di veridicità di quanto dichiarato dalla persona ristretta, in virtù della quale spetta all’Amministrazione penitenziaria, fornire elementi di segno contrario. Un onere della prova che deve tenere conto “da un lato, degli interessi in gioco di rango costituzionale e, dall’altro, della posizione di svantaggio processuale in cui versa il detenuto”. Con la conseguenza che il giudice deve attivarsi per verificare l’adempimento degli obblighi che il ricorrente considera violati. La decisione della Cassazione è coerente con i principi affermati dalla Corte Edu che non solo ha esortato l’Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti ampliando il ricorso a misure alternative a quelle carcerarie, ma le ha chiesto di introdurre procedure attivabili dai detenuti per rimediare a condizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l’articolo 3 della Cedu, che siano accessibili ed effettive. Una sollecitazione che traccia la via del criterio da seguire: il detenuto ha diritto a ottenere i rimedi introdotti dall’ordinamento, senza ostacoli che è difficile superare.
I dati sul sovraffollamento - La sentenza della Cassazione arriva a pochi giorni di distanza dal rapporto di Antigone che ha messo in evidenza il modo drammatico il problema del sovraffollamento, che ha toccato quote record. Al 30 aprile di quest’anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti che si riducono a soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139,1%. Sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in 8 carceri si supera addirittura il 200%. Gli istituti non sovraffollati sono appena 22 in tutta Italia.
Nonostante il governo abbia annunciato un Piano carceri, i posti disponibili sono diminuiti di 537 unità dall’avvio del piano. All’interno delle sezioni detentive, “la carenza di ventilatori e frigoriferi e l’inesistenza di condizionatori nelle celle rendono il carcere un’esperienza al limite della sopravvivenza per la popolazione detenuta e per il personale”, scrive nel rapporto Antigone. “Nel corso degli ultimi 12 mesi, l’Osservatorio dell’Associazione - si legge nel report - ha effettuato 72 visite all’interno degli istituti penitenziari italiani. Da tale attività è emerso che il 9,3% delle persone detenute presenta diagnosi psichiatriche gravi, il 20,5% fa regolarmente ricorso a stabilizzanti dell’umore, antipsicotici e antidepressivi e il 46% ricorre a sedativi o ipnotici. Il disagio psichico, e il consumo di psicofarmaci, sono diffusissimi”.
Alla Consulta il caso del detenuto punito per essersi opposto alla riduzione dello spazio vitale - Intanto, è di questi giorni la notizia del rinvio alla Corte costituzionale del caso di un detenuto del carcere Due Palazzi di Padova che è stato punito con 10 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive per aver protestato ed essersi opposto alla decisione della direzione di inserire una seconda branda nella sua cella singola, riducendo lo spazio vitale sotto i limiti legali. L’uomo ha fatto ricorso al giudice, ma la sanzione è stata eseguita subito per via degli automatismi di legge, portando il caso all’attenzione della Consulta a causa della mancata sospensione della pena disciplinare in attesa del giudizio.










