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di Massimo Rossi*

 

Libero, 28 novembre 2019

 

Chi soffre dolori insopportabili per una malattia irreversibile ma non vive grazie a una macchina. E chi non muove neanche un muscolo. Ecco gli esclusi dalla possibilità di scegliere la fine vita. Allora è proprio vero che d'ora in avanti si potrà morire rapidamente, e senza soffrire, dopo aver patito un inferno di dolore dentro a una malattia irreversibile.

È questo che ha deciso in sostanza la Corte Costituzionale con la sentenza numero 242 depositata lo scorso venerdì, con cui è stata ampiamente motivata la pronuncia di incostituzionalità parziale della norma di Legge che punisce l'aiuto al suicidio (l'articolo 580 del nostro Codice Penale) già anticipata con il comunicato stampa dello scorso 25 settembre emesso all'esito dell'udienza pubblica di discussione.

Aiuto che resta in ogni caso generalmente punibile in tutte le ipotesi di reato diverse da quella, ben circoscritta, specificamente individuata dalla Consulta e, di fatto, riferibile al caso concreto di Dj Fabo, che Marco Cappato, noto radicale ed esponente dell'Associazione Luca Coscioni, ha accompagnato in Svizzera a darsi appunto una morte rapida e indolore; quella che in termini non del tutto felici ma realistici viene spesso definita "la dolce morte".

Non di suicidio in generale stiamo quindi parlando, quello, per intenderci, indotto da sofferenze dell'anima quali una pena d'amore, un dissesto finanziario o la vergogna per un gesto che non si sarebbe voluto commettere. Nel caso Cappato si parla invece delle sofferenze fisiche o psichiche non più sopportabili, indotte da una malattia irreversibile (quand'anche non in stato terminale) patite da un paziente che, perfettamente in grado di autodeterminarsi in piena libertà e autonomia, decide di porre fine alla propria vita rapidamente e senza ulteriori sofferenze assumendo direttamente una sostanza dal nome pentobarbital sodium, prescrittagli da un medico a valle di rigorose verifiche circa la ferma e libera volontà del malato e circa l'effettiva situazione della sua patologia medica.

Questo è ciò che fino a pochi giorni fa si poteva fare in alcuni Paesi anche europei, fra cui la Svizzera, ma che non si poteva fare in Italia. Questo è il motivo per cui Marco Cappato è stato incriminato per aver aiutato Fabio Antoniani a recarsi in Svizzera a porre fine alla propria vita e alle proprie non più sopportabili sofferenze. La sentenza della Consulta è stata già bene esaminata, anche su questo giornale, da altri commentatori. Non starò quindi a ricordare e approfondire i numerosi paletti posti dalla Corte a presidio di una corretta procedura che sia rispettosa della specificità dei casi all'interno dei quali è stata riconosciuta la non punibilità.

Ciò che mi preme è invece individuare il punto più qualificante della decisione della Consulta. All'interno della propria sentenza, la Corte ricorda che una persona che si trovi nelle condizioni sopra descritte ben potrebbe già decidere di "accogliere la morte" sulla base della legislazione vigente.

Il riferimento è alla legge 219 del dicembre 2017 (più nota come legge sul testamento biologico) che prevede la possibilità per il paziente di chiedere formalmente, senza che i medici possano opporsi, l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto. Ricorda ancora la Consulta che, fra i trattamenti sanitari rifiutabili dal paziente, la medesima legge ricomprende i trattamenti di idratazione e di nutrizione artificiale.

La sentenza sottolinea inoltre che, in tale situazione, al paziente la legge vigente garantisce di poter ricorrere alla sedizione profonda, in associazione alla terapia del dolore, per fronteggiare le sofferenze provocate dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale "quali la ventilazione, l'idratazione o l'alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito - non necessariamente rapido - è la morte".

A dire della stessa Corte, dunque, la legge vigente non garantisce una morte rapida, i cui tempi sono infatti dettati dalla rilevanza vitale delle diverse terapie sanitarie rifiutate.

A fronte di questo quadro legislativo la Corte conclude che non si vede il motivo per il quale, se il "valore della vita" non esclude comunque il diritto del paziente di rinunciarvi attraverso il legittimo rifiuto delle terapie anche salva vita, non si possa consentire alla persona di rinunciare al medesimo "valore vita" attraverso una scelta di morte che egli consideri più dignitosa nella sua rapidità, priva di sofferenza e anche in assenza di un periodo più o meno lungo di "annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso".

Periodo che i parenti del paziente non potrebbero che vivere con insopportabile sofferenza sul piano emotivo, aspettando un momento non prevedibile nel suo preciso accadimento. Questa lunga premessa serve per introdurre l'argomento vero che mi sta a cuore e che riguarda in qualche modo ciò che, con una sorta di gioco di parole, potrebbe paradossalmente definirsi come un aspetto "incostituzionale" della decisione della Corte Costituzionale in commento.

Occorre infatti sottolineare come uno dei paletti fissati dalla Consulta riguardi la circostanza secondo la quale, per rendere non punibile l'aiuto, è altresì necessario che il paziente sia "tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale". Siffatta condizione appare a prima vista ledere il diritto costituzionalmente garantito di ciascun cittadino all'uguaglianza davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione italiana).

Se infatti pensiamo a una persona afflitta da una malattia irreversibile e da dolori non più sopportabili, che però non sia tenuta in vita da una macchina, non si vede perché, per tale solo motivo, questa stessa persona non possa decidere in piena libertà e autonomia di porre fine alla propria vita, con l'assunzione rapida e indolore del pentobarbital sodium, senza dover necessariamente aspettare, in mezzo alle atroci e non più sopportabili sofferenze indotte dalla sua malattia irreversibile, di trovarsi solo di lì a qualche mese, peggiorando nel frattempo la malattia, nella condizione di essere attaccato a una macchina e di poter quindi finalmente optare legittimamente per il suicidio medicalmente assistito.

Con la tentazione, magari, di indursi a fingere di avere bisogno di un supporto di ventilazione per essere aiutato a respirare, pur di "coprire" anche tale ultima condizione imposta dalla sentenza della Consulta. Oppure trovandosi lo stesso paziente nella condizione di dover rifiutare cibo e acqua per poter essere alimentato e idratato artificialmente e così creare, in quest'altro modo, la sussistenza del quarto "paletto".

Una situazione, questa, che non potrà non essere considerata, approfondita e risolta, eventualmente con una nuova pronuncia che estenda la parziale incostituzionalità della norma in questione anche a casi come quello testé descritto. Senza considerare che del tutto discriminata appare anche la situazione della persona che, attaccata o non attaccata a una macchina di sostegno vitale che sia, non si trovi nella possibilità, a causa di una totale infermità, di riuscire, da solo, ad attivare il meccanismo che introduce in circolo il pentobarbital sodium. Cosa che Dj Fabo è riuscito a fare con il solo muscolo ancora attivo del suo corpo e cioè quello utile ad aprire e chiudere la bocca.

È infatti con un morso, letteralmente, che Dj Fabo ha detto addio alla vita e alle sue sofferenze. Cosa potremmo rispondere, dunque, a chi non fosse in grado di suicidarsi assumendo direttamente e senza l'intervento di terzi la sostanza in questione? Che purtroppo per lui l'alternativa di una morte rapida e indolore non esiste e che potrà quindi solo accedere al rifiuto delle terapie ex legge 219/2017, con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di durata di un'agonia, per sè e per i propri famigliari, non preventivabile?

Ecco perché qualcuno ha scritto che l'eutanasia, e cioè la buona morte che un medico pietoso potrebbe dare a chi glielo chiede nelle situazioni sopra descritte, è cosa più democratica del suicidio assistito; perché non escluderebbe nessuno e tutti saremmo davvero uguali, almeno di fronte alla morte.

*Avvocato componente del collegio di difesa di Marco Cappato