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di Paola Rossi

 

Il Sole 24 Ore, 29 maggio 2019

 

Corte di Cassazione - Sezione IV -Sentenza 28 maggio 2019 n. 23257. A meno di una settimana la Cassazione (vista la decisione n. 22228/2019) è costretta a ribadire che la guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica non legittima il giudice ad adottare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per i mezzi a motore. E la Cassazione, con la sentenza di ieri n. 23257, specifica l'assenza di legame tra la patente di guida e la condotta pericolosa del "ciclista" anche quando il tasso alcolemico rientri nell'ipotesi più grave dell'1,5 grammi per litro, prevista dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 186 del Codice della strada. La norma afferma che a seguito dell'accertamento del reato consegue "in ogni caso" la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Ma il caso del ciclista esula - secondo i giudici di legittimità - da un'applicazione integrale della norma sanzionatoria, che in questo caso colpirebbe solo la condotta di pericolo nell'ambito della circolazione stradale, senza travolgere la patente di guida di altro tipo di veicoli.

Come nella vicenda risolta dalla Cassazione, con la sentenza del 22 maggio scorso, dove si trattava di guida in stato di ebbrezza su bicicletta a pedalata assistita e veniva cassata la sanzione della revoca della patente Am (cosiddetto patentino)anche nella decisione odierna si tratta di reato commesso alla guida di un veicolo, in questo caso definito genericamente "velocipede", per la cui circolazione in strada non è richiesto alcun titolo abilitativo. Da questo rilievo deriva secondo la sentenza di oggi - l'illogicità di sospendere la patente conseguita, come impone il codice della strada, per guidare altri mezzi come quelli dotati di motori con potenza superiore a 250 watt. Mentre, secondo il codice stradale, rientrano nella categoria dei velocipedi tutti quei mezzi che vengono assistiti da un motore fino a 250 watt e solo quando la velocità è inferiore a 25 chilometri orari.