di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2022
Le cause estintive fanno decadere l’azione penale e vanno perciò interpretate in maniera restrittiva e non per analogia. La regolarizzazione ammnistrativa non estingue il reato commesso prima dell’acquisto legittimo del possesso: scatta e permane il reato di invasione di edifici così come l’interesse punitivo dello Stato, anche dopo che l’autore ottiene il titolo legale per occupare l’immobile di cui si era impossessato illegalmente.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 48273/2022 - ha bocciato come extra ordinem la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato la causa di non punibilità per avvenuta regolarizzazione amministrativa in capo agli imputati del reato di invasione di edifici. Nel caso concreto la difesa aveva fatto rilevare l’avvenuta regolarizzazione dell’occupazione e il pagamento dei primi canoni di locazione. E il giudice aveva dichiarato di non doversi più procedere al verificarsi di tale circostanza di fatto successiva.
La legge non prevede espressamente la regolarizzazione amministrativa come causa di estinzione del reato e il giudice non può dichiarare tale causa di non punibilità interrompendo di fatto il corso dell’azione penale. Infatti, la successiva regolarizzazione lascia intatto l’interesse dello Stato a perseguire il reato già consumatosi.
Nessuna deroga quindi - afferma la Cassazione penale - alla tassatività delle cause di non punibilità previste dalla legge:
- rimessione della querela per i reati perseguibili su iniziativa della parte privata:
- sospensione condizionale (se conclusa con sito positivo;
- oblazione in caso di reati contravvenzionali;
- morte dell’imputato prima della condanna definitiva;
- perdono giudiziale;
- amnistia propria e
- l’avvenuto decorso della prescrizione del reato.









