di Luigi Manconi
La Repubblica, 14 dicembre 2022
L’approccio del ministro alla riforma della giustizia è sgangherato, come sostiene Bonini. Ma l’ex pm è un garantista in una compagine giustizialista. Ha ragione Carlo Bonini (La Repubblica, del 7 dicembre scorso) nel rilevare come per troppi anni siano mancate una riforma, ma anche un’autoriforma, della magistratura, che delle due componenti della giustizia (come potere e come servizio) valorizzasse la seconda ben più della prima.
E ha ragione ancora quando, nella sua disamina delle dichiarazioni programmatiche del ministro Carlo Nordio, arriva a definire “sgangherato” il suo approccio politico, condizionato com’è dall’anima profonda di un governo ossessivamente revanscista. E tuttavia la prospettiva disegnata dal ministro, benché non interamente risolutiva, sembra sottendere una convinzione garantista che va apprezzata. Dopodiché, c’è da chiedersi come una simile convinzione possa sopravvivere, senza farsi troppo male, al confronto con l’ispirazione stolidamente repressiva espressa nel secondo Consiglio dei ministri dal decreto rave.
La considerazione da cui muove Nordio è che la presunzione d’innocenza (cardine dello Stato di diritto) sia stata lesionata dalla diffusione, a suo dire spesso “pilotata” e selettiva, delle intercettazioni; da un ricorso alla custodia cautelare “come strumento di pressione investigativa” e dallo “snaturamento” dell’informazione di garanzia, risoltasi in una “condanna mediatica anticipata”, quando non addirittura in misura di “estromissione degli avversari politici” dalla sfera pubblica; dalla degenerazione dell’obbligatorietà dell’azione penale in “intollerabile arbitrio”. L’analisi è in gran parte - e qui la mia opinione si discosta largamente da quella di Bonini - condivisibile.
La circolazione extraprocessuale indebita delle intercettazioni - capace di distruggere la vita delle persone - va contrastata con una responsabilizzazione, tanto degli uffici giudiziari quanto dei giornalisti, che non devono confondere ciò che è di pubblico interesse con ciò che è di interesse del pubblico (e ha ragione Luciano Violante quando dice che la separazione delle carriere da sancire è quella tra procure e stampa). Le regole di sobrietà contenutistica nella redazione dei brogliacci sono certamente utili ma non ancora sufficienti (anche perché indebolite dal governo Conte I). E nella “profonda revisione” della disciplina annunciata da Nordio vanno comprese anche adeguate garanzie per le intercettazioni mediante captatore, la cui applicazione sta mostrando tutti i limiti di uno strumento potenzialmente “onnivoro” quale il trojan: tanto più se utilizzato “a strascico”.
Vanno poi sanciti limiti più incisivi della custodia cautelare, che dovrebbe rappresentare l’extrema ratio cui ricorrere quando ogni altra soluzione non possa garantire le esigenze di prevenzione speciale, integrità probatoria, contenimento del pericolo di fuga dell’indagato. D’altra parte, l’obbligatorietà dell’azione penale è, in linea di principio, un’indubbia garanzia di democrazia ed eguaglianza, ma rischia di risultare velleitaria in un sistema penale ipertrofico quale il nostro, che difficilmente può soddisfare la pretesa di sviluppo giudiziario di ogni notizia di reato. Rispetto a un’obbligatorietà dell’azione penale, affermata solo sulla carta, è allora preferibile ammetterne la discrezionalità, sia pur temperata dalla previsione di criteri di priorità. Tuttavia, prima di una revisione costituzionale si dovrebbe valorizzare lo strumento dei criteri di priorità (stabiliti dalle procure, tenendo conto della realtà anche territoriale di riferimento, sulla base dei parametri indicati dalla legge), previsto dalla riforma Cartabia.
Condivisibile anche l’idea, rilanciata da Nordio, della separazione delle carriere dei magistrati, che - magari con la previsione di due distinti organi di governo autonomo - valorizzi la fisiologica dialettica tra giudicanti e requirenti, purché non comporti (come in Portogallo) soggezione all’esecutivo del pubblico ministero. In altri termini, quella separazione andrebbe attuata continuando ad assicurare la felice anomalia che, nel nostro sistema, connota un pubblico ministero, la cui indipendenza è garantita normativamente e il cui criterio d’imparzialità è osservato nella raccolta di tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico dell’imputato. Il rischio di un esercizio dell’azione penale improntato a logiche di polizia (non escluso, peraltro, neppure nel sistema attuale) potrebbe essere scongiurato con un’adeguata formazione del pubblico ministero (parte pubblica, ma pur sempre parte, nota il ministro) e con un controllo processuale stringente.
Infine, non può non condividersi il passaggio in cui Nordio spiega come certezza della pena non voglia dire, necessariamente, certezza del carcere. Di conseguenza, ancora meno si comprende perché con il decreto-rave si sia differita l’entrata in vigore della riforma Cartabia, che, soprattutto con la previsione di nuove misure sostitutive della detenzione, potrebbe ridurre, almeno in parte, l’area del carcere evitabile. C’è da augurarsi che sia stata solo una falsa partenza, ma temo, piuttosto, che si tratti del prevalere di antiche, mai sopite e robustissime, pulsioni giustizialiste. Rispetto alle quali - va riconosciuto con onestà intellettuale - Carlo Nordio rappresenta una acuta contraddizione.










